Ho alcune cartelle che non sono riuscito a pagare a causa della perdita del lavoro. Ho anche ricevuto un preavviso di fermo del veicolo che però non ha ancora avuto conseguenze negative, vista la sospensione dell’attività di riscossione attualmente in vigore.

Considerato che l’importo a debito ammonta a circa 1.000 euro, qual è l’importo minimo delle rate per un piano di dilazione ordinario? Non sono riuscito a reperire informazioni attendibili in tal senso.

Le regole per la rateazione delle cartelle

La disciplina sulla rateazione delle cartelle è contenuta all’art.19 del DPR 602/1973.

Il D.L. 137/2020, c.d decreto Ristori, ha modificato le regole di rateazione apportando sia dei cambiamenti temporanei che definitivi.

Ad ogni modo, è possibile distinguere tra rateazioni ordinarie e straordinarie.

Per rateazioni ordinarie si intende:

  • la rateazione fino ad un max di 72 rate per debiti non superiori a 60.000 euro, accolta in automatico,  senza che sia necessario attestare la situazione di obiettiva difficoltà economica tramite ISEE;
  • per debiti superiori a 60.000 è necessario documentare la temporanea  situazione di obiettiva difficoltà economica (tramite ISEE).

Ad ogni modo, concorrono a determinare le soglie sopra citateoltre all’importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso.

Per importi fino a 60.000 mila euro, si può ottenere la rateizzazione direttamente on-line, usufruendo del servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle entrate-riscossione. Pe gli importi superiori si deve utilizzare uno degli indirizzi PEC riportati nel modello di richiesta di rateazione. In tale ultimo caso l’accoglimento non è automatico.

Sono invece rateazioni straordinarie quelle caratterizzate da un numero di rate mensili fino a 120.  I requisiti per ottenere un piano straordinario sono stabiliti dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013. Decreto che fissa anche il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.

A tal fine, bisogna dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. Condizione che si verifica quando l’importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del proprio  nucleo familiare, risultante dall’ISEE.

Le novità del D.L. Ristori

Come anticipato sopra, il D.L. Ristori ha apportando delle modifiche alla rateazione delle cartelle.

In sintesi, considerati anche gli altri decreti emergenziali:

  1. per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate;  a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
  2. per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, è elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità di presentare l’ISEE.
  3. per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la rateazione è revocata in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Sul punto 2, sulla base di quanto appena affermato, fino al 31 dicembre 2021, sono concesse in automatico (senza ISEE e senza valutazione dell’Agente della riscossione) le rateazioni ordinarie per importi fino a 100.000. 

Inoltre, è differito al 1° marzo 2021, il pagamento delle rate 2020 della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”). Termine fissato in precedenza al 10 dicembre 2020 (dal DL n. 34/2020).
Il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza non prevede i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

La sospensione della riscossione

Con il D.L. 3/2021, è stata proroga al 31 gennaio 2021 la sospensione dell’attività di riscossione. Di conseguenza, fino alla stessa data sono sospesi le notifiche di nuove cartelle, avvisi di pagamento INPS e avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate.

Carichi affidati all’Agente della riscossione per il recupero. Fino alla stessa data l’Agente della riscossione non può avviare nuove procedure esecutive e cautelari quali ipoteche, pignoramenti, fermi amministrativi ecc.

Sono sospesi anche i pagamenti di cartelle e di altri atti della riscossione, in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. I pagamenti devono essere effettuati entro 1° marzo 2021.  Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. Pertanto, per tali soggetti, sono sospesi i pagamenti in scadenza dal 21 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021.

Cartelle e importo minimo della rata: la risposta al lettore

Fatta tale doverosa ricostruzione, rispondiamo al nostro lettore sull’importo minimo per le rate richieste per pagare le cartelle esattoriali(rata minima cartelle).

La normativa, ex art.19 del DPR 602/73, non prevede un importo minimo della rata dei piani di dilazione ordinaria. Tuttavia, una risposta possiamo individuarla sulla base della direttiva Equitalia del 12 marzo 2008.

In tale documento, è stato messo in evidenza come

il numero di rate dovrà essere stabilito tenendo conto di un ragionevole limite minimo di importo di ciascuna rata, limite che riteniamo di dover individuare in 100 euro, derogabile esclusivamente in particolari situazioni di comprovata indigenza.

Noi di Investire Oggi riteniamo che tale limite valga ancora oggi.

Attenzione, la richiesta di rateazione può essere presentata anche durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione.