Il decreto Ristori-quater prevede la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo anche se oggetto di verifica da parte delle Pubbliche Amministrazioni dopo l’accoglimento della relativa richiesta di rateazione.

 

Di conseguenza, la preclusione alla rateizzazione, opera con riferimento alle verifiche effettuate in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento dell’istanza di rateazione.

Il blocco pagamenti e le verifiche della P.A

Le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica,

 

  • prima di fare un pagamento in favore di imprese o professionisti, superiore a cinquemila euro,
  • verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di pagamento di una o più cartelle esattoriali,

 

per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (superiore a 5.000 euro).

 

Il pagamento può essere legato ad una fornitura di beni/servizi da parte del privato in favore della Pubblica Amministrazione.

 

In caso di riscontro positivo, non procedono al pagamento (blocco pagamenti P.A.). Di seguito,  la circostanza è segnalata  all’Agente della riscossione che procede alle attività di recupero.

 

Attenzione, devono comunque essere pagate al professionista/impresa le somme che eccedono il debito di cui alle cartelle rilevate.

 

Tutte le Amministrazioni Pubbliche, statali o meno, e gli enti pubblici, anche economici, devono applicare  la disciplina recata dall’articolo 48-bis e dal relativo regolamento di attuazione adottato con il D. M. n. 40/2008.

 

Di seguito, vediamo in che modo le verifiche P.A. possono incidere sulle rate della cartelle.

Il decreto Ristori-quater: novità sulle rateazioni

Il D.L. 157/2020 ha modificato la disciplina di cui alla relazione dei carichi affidati per il recupero all’Agente della Riscossione, art.19 del DPR 602/1973. L’Ex Equitalia per intenderci. Infatti, il decreto ha introdotto sia novità strutturali sia novità temporanee, legate all’attuale emergenza economica-sanitaria da covid-19.

 

Tra le novità di carattere strutturale:

 

  • per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate dal 30 novembre in avanti,
  • il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

 

Ciò, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

 

Inoltre, dalla data di data di presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta, ovvero dell’eventuale decadenza dalla rateazione:

 

  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche,
  • fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione.

 

Il Ristori-quater conferma anche il divieto di avviamento di nuove procedure esecutive.

 

Rispetto alle norme vigenti si chiarisce che la richiesta di dilazione sospende i termini di prescrizione e decadenza.

Rate cartelle e verifica P.A.: blocco solo se è antecedente

Il ristori-quater regola anche la richiesta di rateazione delle somme oggetto di verifica da parte della Pubblica Amministrazione (si veda il primo paragrafo).

 

A tal proposito, aggiungendo il comma 1-quater 1 all’art.19, è disposto che:

non puo’ in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.

Ciò, sta a significare che è possibile rateizzare le somme iscritte a ruolo se sono oggetto di verifica P.A, art.48-bis, solo in un momento successivo  all’accoglimento della richiesta di rateazione.

 

Di conseguenza, la preclusione alla rateazione delle cartelle opera con riferimento alle verifiche P.A. effettuate in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento dell’istanza di dilazione.