A partire dal 1° gennaio 2023, ossia per i lavori avviati da questa data, il superbonus 2023 per gli edifici unifamiliari spetta al 90%, non più al 110%. Stessa cosa dicasi per i lavori condominiali. Tuttavia, rispetto ai lavori effettuati nei condomini, le condizioni di accesso al superbonus per gli edifici unifamiliari, sono molto più stringenti. Infatti, il DL 176/2022, decreto Aiuti-quater, subordina la spettanza della detrazione a diversi requisiti. Uno di questi è legato al reddito complessivo del nucleo familiare. Il reddito, rapportato ad uno specifico quoziente familiare, non deve essere superiore ad una certa soglia.

Detto ciò, la norma di riferimento del superbonus non fa alcun cenno all’impatto sul reddito complessivo di flat tax e cedolare secca.

Questi due redditi concorrono ai fini della verifica del reddito complessivo e alla determinazione del quoziente familiare?

Il superbonus e il quoziente familiare

Il superbonus 2023 per gli edifici unifamiliari è stato fortemente ridimensionato.

Infatti, la detrazione è ammessa solo rispetto a quei contribuenti:

  • titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi);
  • per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • titolari di un reddito di riferimento rapportato a uno specifico quoziente familiare, non superiore a 15.000 euro.

Innanzitutto, considerato il riferimento al diritto di proprietà o al diritto reale di godimento, rimangono fuori dal superbonus: familiari conviventi e inquilini.Queste due categorie di soggetti, non potranno pagare le spese per poi beneficiare del superbonus.

A ogni modo, hanno ancora diritto al 110 pieno, per le spese pagate fino al 31 marzo 2023,  i proprietari (anche familiari conviventi, inquilini, ecc.) di edifici e villette unifamiliari con lavori che hanno raggiunto uno stato di avanzamento del 30 per cento entro il 30 settembre 2022.

Flat tax e cedolare secca. Quale impatto sul quoziente familiare?

Soffermandoci sul quoziente familiare, esso rappresenta la variabile in base alla quale deve essere calcolato il reddito del nucleo familiare che non deve essere superiore a 15.000 euro.

La verifica del limite di 15.000 euro, è effettuata: dividendo il reddito complessivo del contribuente, del coniuge e dei familiari conviventi (stesso discorso vale per quanto riguarda i componenti delle unioni civili e per le coppie di fatto), rilevato nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese superbonus, per un quoziente che varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare che sono stati a carico (art.12, comma 2 del DPR 917/86, TUIR) nello stesso anno.

Detto ciò, considerato che la la norma di riferimento del superbonus non fa alcun cenno all’impatto sul reddito complessivo di flat tax e cedolare secca, è lecito chiedersi se tali tipologia di redditi, concorrono al reddito complessivo ai fini del superbonus.

Da qui, non rimane che analizzare le singole norme di cui alla cedolare secca e alla flat tax.

Detto ciò, rispetto alla cedolare secca, viene fuori che, ex art.3 comma 7 del D.Lgs 23/2011:

quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Dunque, non ci sono subbi che la cedolare secca concorra alla verifica del reddito complessivo superbonus così come al quoziente familiare.

Redito complessivo superbonus e flat tax

In merito alla flat tax, il comma 56 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, dispone espressamente che:

Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva di cui al comma 55.

Da qui, non ci sono dubbio che sia i redditi da cedolare secca sia i redditi assoggettati a flat tax, rilevano ai fini del superbonus 2023 edifici unifamiliari.

Si ricorda che in applicazione della nuova flat tax, imprese e professionisti non in regime forfettario, per i soli redditi 2023, possono applicare un’imposta del 15%.

Nello specifico, il 15% si applica solo alla differenza, non superiore a 40.000 euro, tra:

  • il reddito d’impresa e di lavoro autonomo conseguito nell’anno 2023 e
  • quello più alto del triennio precedente (2020, 2021 e 2022), ridotta di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare, che resta assoggettato regolarmente all’Irpef e relative addizionali.

Su tale differenza ridotta del 5% si applica la flat tax al 15%.

Attenzione però, gli acconti d’imposta 2024, dovranno essere versati considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe scaturita non applicando il regime sostitutivo flat tax.