Con molta probabilità, quota 102 non sarà prorogata a fine anno. Non si conoscono ancora le intenzioni del prossimo Governo ma a oggi non sembrerebbero esserci i presupposti soprattutto economici per prorogare tale possibilità di pensionamento anticipato. Il centrodestra vorrebbe evitare il ritorno della Legge Fornero, con alcuni interventi  quali ad esempio quota 41 allargata, con un requisito anagrafico minimo.

Tuttavia non è tutto perso.

Infatti, grazie alla c.d cristallizzazione dei requisiti, il diritto alla pensione quota 102 maturato entro il 31 dicembre 2022, può essere esercitato anche dopo, nel 2023.

Cos’è la cristallizzazione dei requisiti e chi può beneficiarne?

Quota 102

Quando si parla di quota 102, si fa riferimento alla possibilità di pensionamento anticipato,  ex D.L. 4/2019:

  • con un requisito anagrafico pari almeno a 64 anni e
  • un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

Quota 102 può essere sfruttata dagli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata, che maturino nel corso dell’anno 2022 i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. “quota 102”).

Non può andare in pensione con quota 102: il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Come ribadito sul portale INPS dedicato a quota 102, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi, che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).

Chi potrà andare in pensione con quota 102 nel 2023?

Il fatto che quota 102 non sarà prorogata, non vuol dire che nessuno potrà sfruttare nel 2023 tale possibilità di pensionamento anticipato.

Infatti, l’art.4 del l’art.14 del D.

L. 14/2019, comma 1, ultimo capoverso, prevede espressamente che:

Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 puo’ essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo.

Dunque, chi matura i requisiti richiesti da quota 102 entro il 31 dicembre 20202,  può andare in pensione nel 2023.

Il requisito contributivo può essere vanificato tenendo conto della contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

E’ ammesso il cumulo gratuito. Se i contributi previdenziali versati sono riconducibili alle differenti gestioni INPS, compresa la gestione separata.

Una volta andati in pensione con quota 102, si dovrà tenere conto dell’incompatibilità con i redditi da lavoro dipendente e autonomo. Ai fini della verifica dell’incumulabilità, rilevano i redditi percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.