Con circolare numero 1551 del 16 aprile l’Inps ha chiarito aspetti importanti di quota 100, opzione donna e pensione precoci, legati soprattutto alla compatibilità delle prestazioni e ha risposto ad alcuni quesiti simulando casi che rispecchiano i dubbi più comuni dei lavoratori prossimi alla pensione. Analizziamo il testo e gli esempi previsti.

Quota 100 e incumulabilità con redditi da lavoro

Molti dei quesiti che Caf e consulenti ricevono in merito alla quota 100, riguardano gli eventuali, sebbene ridotti, spazi di compatibilità con redditi da lavoro.

L’articolo 14, comma 3, del decreto-legge prevede espressamente l’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi l’anno.

L’Inps nella circolare in analisi conferma che “i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la “pensione quota 100”, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi”.

Il messaggio chiarisce anche in che modo viene individuata l’età per la pensione di vecchiaia: l’individuazione del requisito anagrafico si basa su quello previsto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico, tenuto conto anche degli incrementi della speranza di vita ex legge n. 122/2010.

Nel caso in cui vengano maturati i requisiti anagrafico e contributivo, in più gestioni interessate al cumulo, si prenderà a riferimento il requisito anagrafico meno elevato.

Riportiamo alcuni esempi pratici presenti nel messaggio Inps e che aiutano a chiarire le diverse fattispecie ipotizzabili:

Esempio 1

Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d’orchestra) e 3 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo l’assicurato maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia a carico del solo Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.  

 

Esempio 2

Assicurato con 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d’orchestra) e 6 mesi di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia presso la gestione interessata al cumulo che prevede il requisito anagrafico meno elevato (Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo).

Esempio 3

Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo  e 8 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 67° anno di età – requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestione Separata) – non avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia in nessuna delle medesime gestioni.

La pensione quota 100 resta invece  cumulabile con la produzione di redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

Il superamento di questa soglia comporta la sospensione del trattamento pensionistico per l’intero anno di produzione del suddetto reddito.

Opzione donna: come vengono considerati i requisiti anagrafici

Sappiamo che l’articolo 16 del decreto ha prorogato l’opzione donna anche per le lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2018. Ricordiamo che sono richiesti 35 anni di versamenti e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome. L’Inps ha chiarito che a questo requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.

Per quanto riguarda la finestra mobile, questa è fissata a:

a)   dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

b)   diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Pensione anticipata precoci: quota 41 entro il 2026

Per i lavoratori precoci è prevista la possibilità di andare in pensione prima accedendo al canale contributivo: il termine per maturare i 41 anni di contributi è fissato al 31 dicembre 2026.

Dal 1 gennaio 2027 il requisito contributivo sarà rivalutato tenendo conto degli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, (convertito, con alcune modifiche, nella legge n. 122/2010).

Chi perfeziona il predetto requisito dal 1° gennaio 2019, ottiene il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione dello stesso.