Nonostante quota 100 sia stata sostituita da quota 102, c’è ancora chi può beneficiare di quota 100 per andare in pensione in via anticipata.

Quota 102 ha rivisto al rialzo i requisiti per andare in pensione anticipatamente.

Ecco chi può ancora andare in pensione con quota 100.

Quota 100 e quota 102. Le differenze

Con quota 100, il diritto a conseguire la pensione matura in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100).

Qualche mese fa quota 100 è stata sostituita da quota 102.

Ciò è avvenuto ad opera della Legge 234/2021, Legge di bilancio 2022.

Nello specifico è stato rivisto è il requisito anagrafico. Infatti, con quota 102, si può andare in pensione con un requisito anagrafico pari a 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Sia quota 100 che quota 102 sono misure temporane.

Come per quota 100, il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (comma 87, lett. a)

Chi può accedere a quota 100 e quota 102?

Sia quota 100 che quota 102 possono essere  richieste dai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Indicazioni riportate sul portale Inps.

Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Chi può ancora andare in pensione con quota 100?

Nonostante quota 100 sia stata sostituita da quota 102, c’è ancora chi può beneficiare di quota 100 per andare in pensione in via anticipata. Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico sorge trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).

Ad ogni modo, il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021, puo’ essere esercitato anche successivamente alla predetta data. Infatti, la norma di riferimento, l’art. 14 del D.L. 4/2019, prevede espressamente tale possibilità. Da qui, il pensionamento può avvenire anche dopo il 31 dicembre 2021. Nonostante sia entrata in vigore quota 102.

Dunque, chi ha maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2021, può andare in pensione con quota 100 nel 2022.

La verifica dei requisiti

Il requisito contributivo previsto per accedere a quota 100, deve essere verificato considerando la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.  Al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il requisito può essere perfezionato anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché la Gestione Separata.

Attenzione, quota 100 è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. L’incompatibilità opera anche per i redditi da partecipazione.

L’incompatibilità riguarda i redditi percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Si veda a tal fine la circolare Inps n°117/2019.