Con la circolare n. 117 del 9 agosto 2019 l’Inps ha spiegato le regole e i paletti per l’incompatibilità della quota 100 con redditi da lavoro dopo la pensione anticipata e fino al perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Il testo spiega la portata del divieto e analizza le conseguenze.

Incompatibilità reddito da lavoro con quota 100: quando è considerato attività occasionale

L’Inps ha ribadito che il lavoro occasionale è l’unico ammesso per chi percepisce la quota 100. Oltre ad avere i requisiti anagrafici e contributivi per la quota 100, quindi, (rispettivamente 62 anni di età e 38 di versamenti) occorre la cessazione dell’attività di lavoro dipendente precedentemente svolta.

Attenzione l’Inps precisa che ad essere cessata obbligatoriamente deve essere l’attività dipendente. Il lavoro autonomo quindi non rientra in questo obbligo mentre deve comunque mantenere il carattere di occasionalità e non superare i 5 mila euro di entrate annue. Resta anche, ovviamente, l’obbligo contestuale di versare la contribuzione presso la relativa gestione.

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Prima di tutto è bene chiarire che i 5 mila euro di cui si parla si intendono lordi. Nella circolare è contenuta anche un’altra precisazione importante che interessa chi è appena andato in pensione con la quota 100 oppure chi si troverà nell’ultimo anno in cui passerà alla pensione di vecchiaia.

L’incumulabilità, specifica la circolare, riguarda esclusivamente i redditi riconducibili ad attività di lavoro svolta nel periodo che va dalla quota 100 alla pensione di vecchiaia. Non si rischia la sospensione della quota 100 se, in questo arco temporale, si percepiscono redditi per attività da lavoro dipendente svolte antecedentemente  alla data di decorrenza della pensione anticipata.

Diverso invece il criterio utilizzato per il calcolo dei redditi da lavoro occasionale: “il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia”.

Concludiamo riepilogando le eccezioni alla regola dell’incompatibilità.

Non rilevano ai fini del divieto di cumulo:

  • indennità percepite dagli amministratori locali in ottemperanza all’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive;
  • redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro;
  • compensi per l’esercizio della funzione di sacerdote ai sensi dell’articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
  • indennità corrisposte per l’esercizio della funzione di giudice di pace (cfr. l’articolo 11, comma 4-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374);
  • indennità dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni ai sensi dell’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (cfr. la circolare n. 67 del 24 marzo 2000);
  • indennità percepite in qualità di giudice tributario ex articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  • indennità sostitutiva del preavviso (avente natura risarcitoria e non retributiva);
  • redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503);
  • indennità riconosciute per trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
  • indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e ss.mm.ii..