Con circolare numero 40/2020 l’Inps è intervenuto in materia di ticket licenziamento, chiarendo che va pagato anche per la quota 100 (oltre che per opzione donna, pensione precoci a totalizzazione). Non bisogna invece corrispondere il ticket qualora il lavoratore abbia cessato il rapporto di lavoro e perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia o per l’uscita anticipata.

Quando si paga il ticket licenziamento

La legge Fornero del 2012 ha introdotto il cd ticket licenziamento allo scopo di finanziare la Naspi, l’indennità mensile di disoccupazione.

Ne ha altresì fissato l’importo in misura pari al 41% del massimale mensile di indennità di disoccupazione (Naspi) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale nell’ultimo triennio. Se il rapporto di lavoro è durato meno di un anno, il contributo dovrà essere ricalcolato in base ai mesi effettivi in cui il dipendente ha lavorato. Per il 2020 l’importo annuo è stato calcolato in 503,30 euro variabile in base agli anni di permanenza effettiva in azienda, fino ad un massimo di 1509,90 euro per chi conta su un’anzianità non inferiore a 36 mesi.

Con la suddetta circolare l’Inps ha chiarito che il ticket licenziamento va corrisposto in tutte le fattispecie

di cessazione del rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione di risoluzioni consensuali, dimissioni volontarie, morte del lavoratore e licenziamento di domestici.

Pensione anticipata e finestra: il ticket licenziamento

Quando il lavoratore termina il rapporto di lavoro e perfeziona i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata non ha accesso alla Naspi. In questo caso, se il diritto alla pensione decorre dal giorno seguente alla cessazione del rapporto di lavoro, non si configura  l’obbligo di versare il ticket di licenziamento proprio perché il dipendente non ha avuto accesso alla Naspi.

Come ha spiegato l’Inps, quando invece un lavorare è stato licenziato, e quindi ha diritto all’indennità mensile di disoccupazione, il ticket va corrisposto.

La stessa circolare di cui sopra ha anche sottolineato che “il contributo non è altresì dovuto qualora l’interruzione del rapporto di lavoro sia conseguente a licenziamenti effettuati in conseguenza di cambio appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro”.

Infine si chiarisce che il ticket licenziamento non va versato neppure in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel settore edile “per completamento delle attività e chiusura del cantiere”.

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