La Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice del lavoro di Trento sul Decreto-legge n. 4 del 2019 (articolo 14, comma 3) che prevede la non cumulabilità della pensione anticipata cd Quota 100 con i redditi da lavoro, fatta eccezione per quelli da lavoro autonomo occasionale entro
il limite di 5.000 euro lordi annui.

La questione di legittimità è stata esaminata con la sentenza n. 234 del 24 novembre 2022.

Le notizie che arrivano dalla Corte Costituzionale non sono delle migliori.

Quota 100. L’incumulabilità con i redditi da lavoro

Quota 110 così come quota 102, salvo quanto previsto per il personale sanitario,  è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione: i compensi percepiti per l’esercizio di arti; i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr.il messaggio n. 59 del 12 marzo 1997); diritti di autore; brevetti.

Ai fini della verifica dell’incumulabilità, si tiene conto dei redditi percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Cumulabilità quota 100 con redditi da lavoro. La sentenza della Corte Costituzionale

La Corte costituzionale ha esaminato  la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice del lavoro di Trento sul Decreto-legge n. 4 del 2019 (articolo 14, comma 3) che prevede la non cumulabilità della pensione anticipata cd Quota 100 con i redditi da lavoro, fatta eccezione per quelli da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

Si veda a tal fine il comunicato stampa dell’ufficio Comunicazione e Stampa della Corte Costituzionale.

La norma è stata censurata per violazione dell’articolo 3, primo comma, della Costituzione, là dove non prevede identica esenzione per i redditi da lavoro dipendente fino a 5.000 euro lordi annui.

Secondo il Giudice di Trento, il differente trattamento previsto per il reddito da lavoro dipendente (nel caso specifico, si trattava di una prestazione di lavoro intermittente) non sarebbe giustificato.

Con la sentenza, Corte Costituzionale, n° 234-2022, la Corte ha dichiarato non fondata la questione poiché le situazioni di cui si discute non sono comparabili. Il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato “Quota 100” impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire
anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione con la prosecuzione di una prestazione di lavoro.

Difatti, viene pienamente confermata l’incompatibilità di quota 100 con i redditi da lavoro, nei termini sopra analizzati.