Come già anticipato, settembre sarà il mese della quattordicesima sulla pensione per circa 48 mila aventi diritto che non hanno ricevuto l’accredito a luglio per mancanza della dichiarazione. L’accredito è automatico, senza bisogno di domanda. Ma che fare se, pur rientrando nella categoria dei pensionati aventi diritto, non si riceve la 14sima a settembre 2018?

Quattordicesima pensione, se non a settembre quando: ecco come fare domanda

Chi, per mancanza di dichiarazione, non ha ricevuto la 14sima a luglio scorso, non ha dovuto fare nulla: l’accredito della somma aggiuntiva a settembre avviene in automatico.

Ma se si tratta di un diritto riconosciuto in automatico perché e quando occorre procedere e fare domanda di ‘ricostituzione reddituale per quattordicesima’? Enasco mette infatti in guardia sul fatto che, stando alle fonti Inps, “il problema sarebbe attribuibile a un disguido nella raccolta dei dati relativi ai redditi dei pensionati pervenuti allo stesso ente previdenziale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale disguido avrebbe provocato delle incertezze in relazione alla situazione ‘reddituale’ dei pensionati e per tale ragione si è reso necessario che i patronati si attivassero per presentare all’Inps di competenza un’apposita domanda di ricostituzione della pensione”.

Quattordicesima pensione a settembre: perché fare domanda di ricostituzione

La domanda di ricostituzione, spiega anche il sindacato, serve ad “ottenere un diritto che gli sarebbe, invece, spettato automaticamente, cioè la riliquidazione della pensione con decorrenza dalla data in cui ha maturato il diritto alla prestazione aggiuntiva. Ne consegue che l’Inps dovrà erogare al pensionato la quattordicesima per l’anno di presentazione della domanda oltre agli arretrati per gli anni pregressi a partire dall’anno in cui è sorto il diritto alla prestazione (compatibilmente con il termine di prescrizione di 5 anni)”.
Onde evitare la presentazione di domanda da parte di chi non ne ha diritto, ribadiamo i requisiti per la quattordicesima pensione:
• Età anagrafica di 64 anni;
• Reddito personale sotto il limite di legge;
• Pensione rientrante tra quelle previste dalla legge per l’ottenimento della somma aggiuntiva.