La quarantena riconosciuta come malattia può essere indennizzata dall’Inps. Il periodo di sorveglianza sanitaria riconosciuto da certificazione medica o da disposizioni sanitarie dell’Asl sono pagati dall’Istituto.

A stabilirlo è la circolare Inps numero 3871 del 23 ottobre 2020 con la quale vengono stabiliti i criteri e le modalità di indennizzo delle giornate di quarantena per i lavoratori. Il messaggio fa seguito a quello pubblicato in precedenza in cui si chiariva anche in quali casi spetta l’indennizzo per malattia a causa di COvid-19.

Al riguardo, è stato precisato che la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria, dal quale non è possibile prescindere, stante sia l’equiparazione della c.d. quarantena alla malattia sia l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria, come attestato dal comma 3 del medesimo articolo 26.

Gli indennizzi per quarantena

Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore.

Ai fini del riconoscimento della tutela c.d. quarantena, come già anticipato, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Degenza ospedaliera lavoratori fragili

Per i lavoratori dipendenti affetti da disabilità (art., comma 3. L. 104/1992) o da patologie di immunodepressione, patologie oncologiche o terapie salvavita, è riconosciuta una tutela previdenziale speciale. Per questa categoria di lavoratori, così detti fragili, il periodo di assenza dal lavoro è equiparato a degenza ospedaliera.

I conguagli contributivi

I datori di lavoro – spiega la circolare Inps – potranno conguagliare i contributi previdenziali anticipati nel flusso dati Uniemens. Per tale operazione sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:

  • MV6: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena;
  • MV7: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con Terapie;
  • MV8: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 – Malattia accertata da COVID-19.

Sussistendo un vincolo di bilancio in questa prima fase sarà possibile conguagliare esclusivamente gli eventi con prognosi che si sia conclusa entro il 30 settembre 2020.

Mentre occorreranno successive istruzioni per i conguagli riferiti a periodi successivi alla predetta data.

Smart working e quarantena

Poiché nell’attuale fase di emergenza sono state attuate tutte le alternative per lo svolgimento del lavoro da casa (smart working), la quarantena non può essere considerata alla stregua della malattia. Ma questo vale solo per le circostanze in cui il datore di lavoro può assegnare al dipendente lo svolgimento delle mansioni da casa.

Per un impiegato amministrativo, ad esempio, è più facile poter lavorare da casa se si è costretti a farlo. Mentre per un operaio che abitualmente lavora in fabbrica, lo smart working non è praticabile. Pertanto, nel primo caso la quarantena non sarà tutelata dall’Inps, mentre nel secondo sì, ma a determinate condizioni.