Nel momento in cui valutiamo se acquistare o meno la macchina nuova, mettiamo in conto le varie spese che andremo a sostenere per mantenerla. Dunque, mettiamo in conto, la rata mensile per il probabile finanziamento che abbiamo attivato per l’acquisto, la benzina, la manutenzione, nonché il bollo auto.

Eh si proprio il bollo auto, la c.d. tassa di possesso. E’ possibile calcolare a priori quanto pagheremo di bollo per l’auto nuova?

L’importo pagato a titolo di bollo auto, dipende sia dalla potenza dell’auto espressa in KW sia dalla classe ambientale del veicolo ossia da quanto inquina.

In alcuni casi, sarà necessario pagare il superbollo.

Il bollo auto per la macchina nuova. Entro quando pagare?

In caso di prima immatricolazione, il bollo è dovuto a decorrere dal mese in cui avviene l’immatricolazione. Il versamento deve essere effettuato entro tale mese o nel mese successivo a quello d’immatricolazione qualora questa avvenga negli ultimi dieci giorni del mese.

Il bollo è dovuto anche da chi utilizza l’auto se in leasing o a noleggio a lungo termine.

Il  calcolo del bollo auto

Come anticipato in premessa, l’importo pagato a titolo di bollo auto, dipende sia dalla potenza dell’auto espressa in KW sia dalla classe ambientale del veicolo ossia da quanto inquina.

Partendo dai dati riportati sul libretto dell’auto:

  • per le vetture Euro 0 si paga 3 euro per ogni kW di potenza e oltre i 100 kW si dovranno aggiungere al totale 4,50 euro per ogni kW supplementare;
  • per le Euro 1 si paga 2,90 €/kW fino a 100 kW di potenza, mentre per i kW supplementari l’importo è di 4,35 €/kW;
  • per le auto Euro 2 il bollo è pari a 2,90 €/kW a cui si aggiungono 4,20 euro per ogni kW supplementare superati i 100 kW di potenza;
  • per le Euro 3 rispettivamente 2,70 €/kW fino a 100 KW, e 4,05 €/kW superata la soglia dei 100 kW di potenza.
  • per le vetture Euro 4, 5 e 6 si paga 2,58 €/kW e 3,87 €/kW superata la soglia dei 100 kW.

Se l’auto è già stata immatricolata, dunque ha già la targa, è possibile accedere al sito dell’Agenzia delle entrate e inserendo il numero di targa, in automatico si otterrà l’importo da pagare.

A ogni modo, il bollo non è dovuto per le auto elettriche, per cinque anni a partire dalla data di immatricolazione.

Come pagare il bollo auto?

Come riportato sul sito dell’ACI, il pagamento del bollo auto può essere effettuato con:

  • pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet);
  • le Delegazioni ACI;
  • le Agenzie Sermetra;
  • i Punti vendita Mooney;
  • Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
    i punti vendita Lottomatica;
  • le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service);
  • Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, Punti vendita Mooney, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.

Il pagamento può essere effettuato a rate anche con Paypal.

Le sanzioni

A ogni modo, se non si paga scattano le sanzioni. La sanzione è pari al 30%, ex art.13 D.Lgs 471/1997. Se versata entro 90 giorni la sanzione è ridotta alla metà.

Tuttavia, il contribuente potrà sfruttare il c.d. ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta a seconda del ritardo con il quale il pagamento è regolarizzato.

Istituto grazie al quale, l’automobilista può regolarizzare spontaneamente il mancato pagamento del bollo auto.

Le sanzioni alle quali applicare le riduzioni da ravvedimento operoso sono le seguenti:

  • 1% (dell’imposta non pagata) per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni;
  • 15% (dell’imposta non pagata) se il versamento è effettuato tra il 15° e il 90° giorno successivo;
  • 30% (dell’imposta non pagata) se il versamento avviene dopo i 90 giorni di ritardo.

Il ravvedimento può essere classificato a seconda del tempo entro il quale il contribuente decide di regolarizzare il pagamento.

Dunque abbiamo:

  • ravvedimento sprint, nei primi 14 giorni dalla scadenza fissata per il pagamento del tributo, la sanzione è pari allo 0,1% (1/10 dell’1%) per ogni giorno di ritardo, fino al 14°;
  • ravvedimento breve, tra il 15° giorno ed il 30° giorno di ritardo rispetto alla scadenza di versamento, la sanzione dovuta è pari all’1,5% (1/10 del 15%);
  • intermedio, tra il 31° giorno ed il 90° giorno di ritardo rispetto alla scadenza di versamento, la sanzione dovuta è pari all’1,67% (1/9 del 15%).

Trascorsi i suddetti termini, si entra nel ravvedimento lungo e lunghissimo, con sanzioni dal 3,75 (1/8 del 30%) al 6% (1/5 del 30). Oltre al bollo e alla sanzione, sono dovuti anche gli interessi legali.