Quanto viene riconosciuto dall’Inail per gli infortuni sul lavoro? E quali sono le rendite erogabili?

Sono queste le principali domande che i lavoratori si pongono quando capita un infortunio sul lavoro o si ricada in una malattia professionale. Tutti pagano un premio assicurativo all’Inail, ma pochissimi in Italia sanno bene come funziona l’assicurazione pubblica obbligatoria.

L’assicurazione Inail

La disinformazione è spesso dovuta al fatto che le regole cambiano sempre e la burocrazia complica maledettamente la comprensione delle stesse.

L’Inail, del resto, cerca di essere più trasparente possibile, ma a volte capita che siano gli stessi datori di lavoro a tenere all’oscuro i dipendenti dei loro diritti, anche perché gli infortuni e le malattie professionali non sono all’ordine del giorno. Così sappiamo tutto o quasi di pensioni e previdenza Inps, ma non conosciamo nulla in fatto di assicurazioni  Inail. Vediamo quindi di fare un po’ di chiarezza e spiegare bene quali prestazioni economiche l’Inail riconosce al lavoratore in caso di infortunio sul lavoro.

La denuncia di infortunio e malattia

L’Inail funziona come una normale compagnia assicurativa privata. A fronte di premi annuali che il lavoratore versa, vi sono delle indennità che di diritto spettano al verificarsi di un infortunio o malattia professionale. Al verificarsi dell’evento il lavoratore deve informare il datore di lavoro che, a sua volta, denuncerà l’accaduto all’Inail entro 48 ore. Farà testo il verbale di pronto soccorso che darà il via all’apertura del procedimento. In caso di malattia professionale, sarà invece il certificato del medico curante che farà scattare il procedimento, mentre il datore di lavoro dovrà essere avvisato entro 15 giorni dal rilascio dello stesso. A sua volta, il datore avviserà l’Inail entro 5 giorni dalla manifestazione della malattia o da quando ne è venuto a conoscenza.

Cosa paga l’Inail

Una volta accertato l’infortunio o la malattia tramite opportune visite mediche, l’Inail riconosce due tipi di rendite: per inabilità temporanea o per inabilità permanente, calcolate a seconda del grado di menomazione e in base alla riduzione della capacità lavorativa.

Il risarcimento economico scatta anche al raggiungimento di un danno biologico superiore al 6% a seguito di infortunio sul lavoro o per malattia professionale che verrà erogato sottoforma di indennità giornaliera. Per menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% ed il 15% l’Inail riconosce, in luogo della rendita, la liquidazione in forma capitale. Tale prestazione non è soggetta a tassazione Irpef ed è riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000 secondo le tabelle ufficiali dell’istituto. Per menomazioni superiori al 15%, invece, l’Inail erogherà un’indennità giornaliera sempre in base alle tabelle ufficiali disponibili sul sito internet dell’istituto.

Rendita per inabilità temporanea

La durata dell’inabilità temporanea a seguito di infortunio o malattia è stabilita dai medici dopo il verificarsi dell’evento. Fino al giorno della guarigione (attesta da apposito certificato), l’Inail corrisponderà al lavoratore l’indennità prevista nella misura del 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno e nella misura del 75% dal 91° giorno fino a guarigione avvenuta. La parte restante viene indennizzata dal datore di lavoro, così come i primi 3 giorni nella misura del 60% della retribuzione media giornaliera. In caso di infortunio, il giorno dell’evento è interamente indennizzato dal datore di lavoro, mentre per il restante periodo bisognerà fare riferimento alla retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore dei 15 giorni antecedenti l’evento.

Rendita per inabilità permanente

La rendita per inabilità permanente consegue a un danno psicofisico irreparabile nel tempo. Può essere conseguente a infortunio, coma anche a malattia professionale. La prestazione economica viene riconosciuta per sempre dall’Inail a partire dal giorno successivo alla guarigione clinica.

In presenza di grado di invalidità accertata pari o superiore al 16% la rendita e viene calcolata moltiplicando la retribuzione effettivamente corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore nei 12 mesi precedenti l’evento per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti” di cui al DM 12 Luglio 2000 e per il grado percentuale di menomazione. Tale rendita viene rivalutata annualmente in base alla variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo.

 

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