Il professionista che non svolge più l’attività professionale non può chiudere  la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese e ancora da fatturare.

In sintesi è questa l’indicazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 218 del 26 aprile.

La risposta n° 218

La risposta n°218 prende spunto da apposita istanza di interpello.

Nello specifico, l’Istante, avvocato iscritto all’AIRE dal mese di ottobre 2021, in seguito al proprio trasferimento all’estero avvenuto a dicembre 2021, ha chiuso la partita IVA.

Tuttavia, dopo la chiusura della partita iva che può essere effettuata anche gratis, un Tribunale gli liquidava un compenso con decreto di liquidazione emesso a dicembre 2021 per una prestazione professionale conclusa nel 2014.

Da qui, il professionista ha chiesto all’Agenzia delle entrate:

  • se per il suddetto compenso è possibile emettere fattura in regime di cui alla legge n. 92 del 2012 (legge prestazione occasionale accessoria);
  • se per le attività future eventualmente eseguite in Italia è possibile emettere documento fiscale ai sensi della stessa legge.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Innanzitutto l’Agenzia delle entrate boccia il riferimento normativo evidenziato dall’istante.

Infatti, la legge da ultimo citata ha, tra l’altro, previsto disposizioni tese a razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese dai soggetti titolari di partita IVA, introducendo la presunzione che tali prestazioni siano da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano determinati presupposti.

Da qui, la questione può essere risolta sulla base delle previsione del DPR 917/86, TUIR nonchè in base al DPR 633/72, decreto Iva.

Infatti, la stessa verte anche sul corretto inquadramento del reddito prodotto dal professionista.

Nello specifico, in base alla previsioni del decreto Iva (art.35, c.3 e 4):

  • in caso di cessazione dell’attività, il contribuente deve farne dichiarazione all’ufficio entro 30 giorni e
  • tale termine decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione.

Fermo restando le disposizioni relative al versamento dell’imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione.

Dunque, il professionista che non svolge più l’attività professionale non può cessare la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare ai propri clienti.

Tale prescrizione è stata ribadita anche dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 11/2007 e dalla risoluzione n. 232/2009.

Ad esempio, nella circolare 11/2007, è messo nero su bianco che:

l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale.

Conclusioni

Fatta tale doverosa ricostruzione, l’Agenzia delle entrate ritiene che il professionista possa percorrere due strade per documentare i suddetti compensi che gli sono stati liquidati dopo aver chiuso la partita Iva.

Nello specifico:

  1. imputazione dei compensi non ancora incassati all’ultimo anno dell’attività professionale (emissione fattura e dichiarazione dei redditi);
  2. il mantenimento della posizione IVA individuale fino all’ultimazione di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, permettendo così l’emissione della fattura e la dichiarazione dei redditi nell’anno di imposta in cui si realizza l’incasso del credito, in applicazione del principio di cassa.

Nel caso specifico, l’opzione di cui al punto 2 sembra l’unica strada percorribile. Infatti, l’Istante non ha imputato i redditi alla sua ultima dichiarazione fiscale.

Da qui, dovrà:

  • procedere alla richiesta di riattivazione della propria posizione fiscale e, al momento dell’effettivo incasso,
  • rendicontare i crediti  emettendo una fattura per prestazione di lavoro autonomo.

Da qui, successivamente provvederà a presentare la dichiarazione dei redditi.