Oggi 30 settembre, scade il termine per raggiungere, ai fini del bonus 110 villette, uno stato di avanzamento lavori del 30%. Tale percentuale va verificata rispetto all’intervento complessivo, dunque, è possibile far concorrere alla percentuale anche quei lavori che non sono agevolati o per i quali spettano altre agevolazioni quali: bonus facciate, bonus ristrutturazioni, ecc.  Detto ciò, solo una volta raggiunta tale percentuale e prodotta tutta la documentazione necessaria, sarà possibile procedere alla cessione del credito in riferimento allo stato di avanzamento lavori del 30%.

Da qui, non bisogna confondere la documentazione a supporto della pratica di cessione del credito per stato di avanzamento lavori, con quella necessaria a dimostrare il raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori del 30%. Tale ultima percentuale serve per beneficiare del bonus 110 villette anche per il secondo semestre 2022 e non solo per il primo.

Da qui, è lecito chiedersi se, per entrambe le finalità, sia sufficiente l’asseverazione inviata all’Enea, da parte del tecnico abilitato. L’asseverazione consente di dimostrare la conformità tecnica dell’intervento e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Basta l’asseverazione Enea per attestare il 30%?

Un importante aspetto da analizzare, riguarda la documentazione che serve per dimostrare il raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori del 30 per cento entro oggi.

E’ lecito chiedersi se sia sufficiente l’asseverazione che i tecnici sono tenuti ad inviare all’Enea.

In particolare, per gli interventi di efficientamento energetico, il tecnico incaricato invia all’Enea l’asseverazione che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento. L’asseverazione attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione. A tal proposito si rimanda al nostro approfondimento Enea: asseverazione per Superbonus ed ecobonus ordinario con regole precise.

Lavori al 30% bonus 110 villette. Quale documentazione serve?

Detto ciò, è sufficiente l’asseverazione inviata all’Enea per dimostrare di aver raggiunto il 30% dei lavori complessivi al 30 settembre?

Ebbene, noi di Investire oggi riteniamo di no; in particolare, va bene essere in possesso della copia dell’asseverazione inviata all’Enea (con il relativo codice CPID) ma la stessa rappresenta solo un’integrazione della documentazione necessaria. Sullo stesso orientamento, è un approfondimento scritto di recente da ANIT, l’Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico.

Dunque, l’asseverazione può essere allegata all’ulteriore documentazione evidenziata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con la sua apposita Commissione.

In particolare:

Il direttore dei lavori (…) redigerà un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (a titolo di esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie. E’ opportuno che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente via PEC o raccomandata al committente e all’impresa.