Per portare in detrazione le spese auto relative al tragitto casa-lavoro, non basta dichiarare che l’auto viene normalmente usata come bene strumentale per l’esercizio dell’attività d’impresa. Il contribuente che vuole detrarre il costo dovrà essere in grado di dimostrare che l’utilizzo del veicolo è legato a specifici interventi relativi all’attività d’impresa.

Così si legge nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 26551 del 23 novembre 2020.

Quante tasse si pagano sull’auto senza agevolazione di bene strumentale

Nel caso specifico l’Agenzia delle Entrate aveva inviato ad una società esercente attività di commercio di autoveicoli nuovi ed usati un avvisamento di accertamento con ricalcolo delle imposte dovute per il 2005 (Iva, Ires ed Irap).

La società aveva impugnato l’atto rivendicando la deducibilità dei costi

appellandosi alle detrazioni auto previste per veicoli aziendali (pedaggio, telepass e viacard, benzina etc). Anche la Cassazione però, con sentenza sopra citata, ha rigettato il ricorso.

“se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”

in merito all’uso strumentale del bene ha altresì argomentato che

“dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe poi sul contribuente in quanto soggetto gravato dell’onere di dimostrare l’imponibile maturato”

In altre parole la società avrebbe dovuto fornire idonea prova contraria alla contestazione dell’Ufficio, dimostrando che il socio aveva a disposizione altri mezzi o modalità di spostamento per uso personale oppure che l’utilizzo del veicolo era ancorato a specifici interventi riferibili all’attività d’impresa.

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