Avrei bisogno di una delucidazione riguardo il bonus 110 per ristrutturazione. Mio marito è titolare di una ditta edile individuale ed è anche proprietario di un immobile. La domanda che mi pongo è se può lui stesso (come ditta individuale) ristrutturare l’immobile di sua proprietà usufruendo del bonus?

Ecco il quesito giunto alla nostra redazione.

Per rispondere, dobbiamo, in prima battuta, ricordare cos’è il bonus 110 e le condizioni per goderne.

Cos’è il bonus 110

Il bonus 110 (noto anche come supebonus) si sostanzia in una detrazione fiscale (ai fini IRPEF), riconosciuta, nella misura del 110%, a fronte di spese per lavori c.

d. “trainanti” e “trainati”. Si tratta di lavori, ad esempio, di realizzazione cappotto termico (trainante); antisismici (trainante); installazione di impianti fotovoltaici (trainato).

Lo sgravio fiscale compete per spese sostenute dal 1° luglio 2020. La legge di bilancio 2022 ha però riscritto il calendario scadenze bonus 110. La detrazione è da godere in 5 quote annuali di pari importo (oppure 4 quote se trattasi di spese pagate dal 2022 in poi).

In luogo della detrazione fiscale, è possibile optare per:

  • sconto in fattura
  • oppure cessione del credito.

Il titolo di possesso dell’immobile

Al fine di godere del bonus 110, è necessario che, chi vuole goderne, possieda o detenga l’immobile, oggetto dei lavori, in base a un titolo idoneo. Tale titolo deve sussistere al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Quindi, possono goderne, purché sostengano le spese, ad esempio:

  • proprietario
  • nudo proprietario
  • usufruttuario
  • comodatario
  • locatario
  • ecc.

Possono goderne, purché ne sostengano la spesa, anche i familiari conviventi (ad esempio la moglie).

Detto ciò, il legislatore non prevede alcuna incompatibilità nel caso in cui i lavori siano effettuati dalla ditta individuale di cui è titolare il proprietario stesso dell’immobile oggetto degli interventi. Deve però trattarsi di immobile NON posseduto nell’esercizio di impresa. In altre parole l’immobile non deve essere intestato alla ditta.

Pertanto il marito della nostra lettrice può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste (acquisizione di asseverazione, del visto di conformità, pagamento fatture con bonifico parlante, ecc.) avere il 110.