La grossa novità è che può usufruire del bonus prima casa anche chi vive all’estero. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate al riguardo sono infatti arrivati. Con una risposta all’interpello. Precisamente, con la risposta numero 627 di ieri. Lunedì 27 settembre del 2021. Il tema della risposta riguarda proprio le agevolazioni sugli immobili. Con la conferma che può usufruire del bonus prima casa anche chi vive all’estero. Nella fattispecie, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, prima di tutto, riguardano la destinazione d’uso.

Può usufruire del bonus prima casa anche chi vive all’estero. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Dato che non è necessario che l’immobile sia adibito ad abitazione principale. Così come, su chi può usufruire del bonus prima casa anche chi vive all’estero, non è richiesta un’altra cosa. Quella che, nel territorio di riferimento dove è presente l’immobile, avvenga il trasferimento della residenza. In più, su chi può usufruire del bonus prima casa anche chi vive all’estero, queste regole valgono pure per il secondo acquisto. Sempre secondo la risposta numero 627 del Fisco.

La risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate non fa altro che confermare una cosa. Riguardo a chi può usufruire del bonus prima casa. Anche per chi vive all’estero. Ovverosia, che per l’accesso alle agevolazioni le condizioni, per chi cittadino italiano risiede al di fuori dei confini nazionali, sono decisamente diverse. Da quelle canoniche. Anche perché, tra l’altro, imporre nella fattispecie l’obbligo di trasferimento della residenza sarebbe palesemente paradossale.

Agevolazioni prima casa. La linea morbida del Fisco per chi risiede all’estero

Volendo semplificare, l’Agenzia delle Entrate, sostanzialmente, adotta una linea morbida. Proprio su chi può usufruire del bonus prima casa. Anche per chi vive all’estero. Visto che, invece, per i residenti c’è l’obbligo. Quello del trasferimento, entro la scadenza dei 18 mesi, della residenza.

Nel comune dove trova proprio la nuova abitazione che è stata acquistata.

Nella stessa risposta ad interpello, inoltre, il Fisco precisa un’ultima cosa. Quella per cui la condizione di cittadino italiano emigrato all’estero si può pure autocertificare. All’atto dell’acquisto dell’immobile. Senza che quindi, tra la documentazione da allegare, sia necessario il certificato di iscrizione all’AIRE.