Secondo una recente sentenza del tribunale non basta lo scontrino per dimostrare di aver pagato la merce.

Come fa, quindi, l’acquirente a dimostrare di aver pagato quanto acquistato?

Comunemente si pensa che la prova del pagamento della merce è lo scontrino fiscale poichè, essendo rivolto alla regolarizzazione della posizione del venditore con l’Agenzia delle Entrate,  sarebbe una tacita ammissione della ricezione dei soldi in cambio di merce o servizi. Non è così invece.

Se il venditore afferma di aver emesso lo scontrino prima di ricevere i soldi e l’acquirente afferma di aver pagato prima di ricevere lo scontrino come si risolve la questione? Secondo i l giudice l’emissione dello scontrino rappresenta solo una presunzione di pagamento.

Lo scontrino, quindi, fa presumere che la merce acquistata sia stata anche pagata ma dal punto di vista giuridico lo scontrino non ha valore di prova come l’avrebbe una quietanza di pagamento che attesta in maniera esplicita l’estinzione del debito.

Lo scontrino da solo, quindi, potrebbe non bastare a dimostrare l’intero pagamento del prezzo. Il qualcosa in più che prova il pagamento della merce potrebbe essere una movimentazione bancaria, in caso di pagamento con carte o bancomat, la presenza di un bonifico o di un pagamento tracciabile. Lo scontrino, quindi, per provare l’avvenuto pagamento deve essere accompagnato da elementi precisi e concordanti.