Con il D.P.C.M. 27 giugno 2020, è stata disposta la proroga del versamento delle imposte per i soggetti che esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita’ fiscale, c.d. ISA.

La proroga riguarda anche le imposte sostitutive e di conseguenza anche i contribuenti forfettari. Contribuenti altresì interessati dalla rimodulazione degli acconti d’imposta.

La proroga dei versamenti delle imposte in acconto e saldo: anche per i soggetti non I.S.A.

La proroga dei versamenti delle imposte prevista dal D.

P.C.M. 27 giugno 2020, riguarda i  soggetti che esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati approvati gli ISA:

  • che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (€ 5.164.569),
  • tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi(Irpef, Ires ecc.).

La proroga è estesa anche all’Iva da versare in correlazione agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare la propria pagella fiscale ISA. Difatti. la prova si applica anche i versamenti del saldo e acconto Irap per i soggetti che non rientrano nella previsioni di esenzione disposta dal decreto Rilancio(art.24 D.L. 34/2020). A tal proposito, l’esenzione riguarda saldo 2019 e 1° acconto 2020.

Anche i contributi previdenziali in eccedenza sul minimale contributivo (IVS e gestione separata) sono oggetto di proroga. Proroga anche per IVIE, IVAFE e cedolare secca. Verificato prima il possesso dei requisiti soggettivi.

A quando sono prorogati versamenti in scaduti al 30 giugno?

Detto ciò, in versamenti sopra citati , rispetto alla data originaria del 30 giugno, possono essere effettuati:

  1. entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
  2. dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Difatti, la proroga opera indipendentemente da eventuali cause di esclusione ISA o di inapplicabilità degli stessi.

Proroga anche per le imposte sostitutive: interessati i contribuenti a forfait 

La proroga prevista dal decreto in esame si applica sia ai contribuenti in regime dei minimi (D.L. 98/2011) sia a quelli forfettari (Legge 190/2014). Soggetti che versano un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nonché dell’Irap.

La rimodulazione degli acconti per i forfettari

Ls scadenza del 2o luglio deve essere onorata tenendo conto anche della c.d rimodulazione degli acconti.

A prevederla è stata il D.L. 124/2019;  l’art.58 del decreto citato ha disposto che versamenti di acconto dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap sono effettuati  in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento anziché 40%+60%. La norma, quindi, modifica, per determinati soggetti, la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, rimodulandoli in due rate di pari importo (50%+50%).

Nella risoluzione n°93/2019, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la suddetta rimodulazione si applica coloro che:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA o ricadano in cause di esclusione;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Difatti, l’Agenzia ha chiarito che la novità riguarda anche coloro che operano nel regime a forfait o dei minimi. Anche color che applicano altri sistemi forfetari di determinazione del reddito (pro loco, associazioni sportive dilettantistiche ecc). Soggetti altresì interessarti dalla proroga al 20 luglio salvo che svolgano attività commerciale per le quali non sono approvati gli ISA.

Soggetti esclusi dalla proroga: per i privati versamento alla scadenze ordinarie

Non sono interessati dalle previsioni di proroga qui in esame, i soggetti senza partitiva iva.

Si pensi ad esempio ad un lavoratore dipendente senza sostituto che presente il 730. Oppure ad un ente no profit senza partita iva. Allo stesso modo sono esclusi coloro che hanno svolto attività commerciale o di  lavoro autonomo in maniera occasionale. In questi casi, i versamenti possono essere effettuati entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Attenzione però, la proroga opera per i soggetti privati che al contempo sono soci di società di persone soggetti I.S.A. (nel rispetto dei requisiti sopra citati) o di SRL(I.S.A+requisiti)  che impunto il reddito per trasparenza.