Proroga superbonus 110. E’ ufficialmente prorogato al 30 settembre 2021, il termine precedente del 30 giugno entro il quale per i lavori su edifici e villette unifamiliari deve essere raggiunto uno stato di avanzamento del 30%. SAL al 30%.

Una boccata d’ossigeno per imprese e contribuenti. Anche se al momento il mercato della cessione del credito è bloccato e non si sa ancora quando si potrà tornare a cederlo.

La proroga per gli edifici e le villette unifamiliari

Con l’art.14 del D.L. 50/2022, c.d.

decreto Aiuti, il Governo mantiene le promesse fatte in sede di approvazione del DEF.

Infatti, la norma proroga il superbonus per edifici e villette unifamiliari al 30 settembre.

L’ultima legge di bilancio, ha disposto la proroga del superbonus al 31 dicembre 2022 (rispetto al precedente termine del 30 giugno 2022) per gli edifici e le villette unifamiliari. Tuttavia per beneficiare della proroga era richiesto che:

  • alla data del 30 giugno 2022
  • fossero stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Se entro il 30 giugno non fosse stato raggiunto un SAL di almeno il 30% la proroga non sarebbe spettata. Il SAL deve essere verificato per l’intero intervento. Anche considerando lavori non 110%.

Detto ciò, i continui cambiamenti normativi sulla cessione del credito, hanno portato al blocco dei cantieri o comunque ad un inizio tardivo dei lavori ammessi al superbonus.

In considerazione di ciò, il decreto Aiuti proroga al 30 settembre 2021, il termine precedente del 30 giugno. Termine entro il quale per i lavori su edifici e villette unifamiliari deve essere raggiunto uno stato di avanzamento del 30%. SAL al 30%. Rispettata tale condizione, il superbonus spetterà per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

Il decreto dispone inoltre che la verifica della percentuale del 30% dell’intervento complessivo, può essere effettuata tenendo conto anche dei lavori non agevolati con il superbonus.

Invariata la situazione per gli edifici condominiali

Rimangono invariate le scadenze previste per gli edifici condominiali.

Infatti, per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche), la detrazione bonus 110 spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Tuttavia, la detrazione, a partire dal 1° gennaio 2024 viene ridotta al: 70 per cento per le spese sostenute nell’anno 2024; 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.