I proprietari di edifici e villette unifamiliari sono quelli che rimangono con il maggior malcontento per le condizioni di proroga del superbonus 110 contenute nella bozza della Legge di bilancio 2022. Infatti, per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, il superbonus spetterà solo nel rispetto di precise condizioni. Viene introdotto un limite ISEE. Proroga ampia invece per gli edifici condominiali. Infatti, per quest’ultimi il superbonus spetterà fino al 2025. Tuttavia per il 2024 e il 2025, l’aliquota dell’agevolazione scenderà dal 110, rispettivamente al 70% e al 65%.

Il superbonus 110: le proroghe prima della Legge di bilancio 2022

Ad oggi sulla base delle proroghe disposte dal D.L. 59/2021″Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, il superbonus 110 spetta:

  • per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per quelli effettuati sulle parti comuni degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà, la proroga al 31 dicembre 2022 si applica a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo;
  • ai lavori effettuati sugli edifici unifamiliari  fino al 30 giugno 2022.

Restano ferme le ulteriori disposizioni previste per gli IACP.

Le suddette proroghe hanno già delle risorse finanziarie assegnate. Grazie al Piano nazionale riprese e resilienza (PNRR). Si veda il decreto 6 agosto 2021.

La Legge di bilancio 2022: limite ISEE per gli edifici condominiali

Arriviamo alla bozza della Legge di bilancio 2022.

Qui, il Governo, ha previsto un trattamento differenziato a seconda se i lavori riguardano edifici unifamiliari o edifici condominiali.

La sorpresa peggiore è per gli edifici e le villette unifamiliari.

Infatti, la proroga del superbonus 110, è subordinata ad alcune condizioni.

Nello specifico, per gli edifici e villette unifamiliari, il superbonus spetterà anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Alle seguenti condizioni:

  • per gli interventi effettuati dalle persone fisiche (comma 9, lettera b), art.119 del del D.L. 34/2020), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, il superbonus 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore ISEE  non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022; oltre che, senza alcuna condizione per quelle sostenute fino al 30 giugno 2022. Sulla base di quanto detto nel paragrafo precedente.

Proroga ampia invece per gli edifici condominiali. Infatti, per quest’ultimi il superbonus spetterà fino al 2025. Tuttavia per il 2024 e il 2025, l’aliquota dell’agevolazione scenderà dal 110, rispettivamente al 70% e al 65%.