Il termine di versamento del saldo imposte 2020 e primo acconto 2021 è prorogato, con apposito DPCM, dal 30 giugno 2021 al 20 luglio 2021 senza applicazione di interessi. C’è sempre possibilità di versare entro i 30 giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Il rinvio di 20 giorni, si legge nel Comunicato MEF del 28 giugno 2021, è voluto

Per tener conto dell’impatto che l’emergenza COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari.

Ambito soggettivo proroga saldo 2020 e primo acconto 2021

La proroga vale per i soli contribuenti soggetti ISA (Indicatori sintetici di affidabilità) e contribuenti forfettari.

Ad ogni modo, anche se non specificato nel citato comunicato stampa, il beneficio, come avvenuto per gli anni trascorsi, dovrebbe interessare anche:

  • i soggetti in regime di vantaggio
  • coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, che attribuiscono ai soci i redditi per trasparenza (società di persone e soggetti assimilati e società che applicano il regime di trasparenza fiscale, ex articoli 5, 115 e 116 TUIR).

Per coloro che non sono beneficiari dello slittamento, il termine di versamento resta fermo, invece, al 30 giugno 2021 con possibilità di pagare entro il 30 luglio 2021 con maggiorazione dello 0,40%.

Ambito oggettivo proroga saldo 2020 e primo acconto 2021

La proroga in commento riguarda il pagamento del saldo imposte 2020 ed eventuale primo acconto 2021. In dettaglio, l’ambito oggettivo dello slittamento interessa sicuramente:

  • le imposte sui redditi (IRPEF o IRES per le società di capitali)
  • l’IRAP
  • le imposte sostitutive, le addizionali e la cedolare secca sulle locazioni
  • l’IVIE e l’IVAFE
  • il saldo IVA 2020 con le dovute maggiorazioni.

Resta da chiarire (ma quasi certamente è così) se la proroga interessa anche il saldo 2020 e primo acconto 2021 dei contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti e dagli iscritti alla gestione separata e se riguarda anche il diritto camerale (la regola, infatti, prevede che quest’ultimo sia versato entro lo stesso termine previsto per il pagamento del primo acconto).

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