Confermata la proroga del termine per il pagamento dell’IRAP non versata per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal “decreto rilancio”. Lo ha reso noto il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il comunicato stampa n.87 del 30 aprile 2021 pubblicato sul proprio sito.
Tale proroga, in realtà, sarà messa nero su bianco con una norma di prossima emanazione, da inserire, probabilmente, nel “decreto sostegni bis”, il quale dovrebbe vedere la luce a breve. Ma visti i tempi stretti, lo stesso ministero ne anticipa il contenuto.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

Proroga pagamento IRAP non versata per errata applicazione dell’esonero previsto dal “decreto rilancio”

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), con il comunicato stampa n. 87 del 30 aprile 2021, ha reso noto che con una norma di prossima emanazione (probabilmente da inserire nel cosiddetto “decreto sostegni bis”, che dovrebbe vedere al luce a breve) sarà prorogato il termine di pagamento dell’IRAP per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal “decreto rilancio”.
In particolare, si legge nel comunicato stampa appena citato, “sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto “decreto rilancio”), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche”.

 

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