Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato la proroga del termine di invio dei dati al Fisco ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata. Banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc,  avranno tempo fino al 31 marzo per inviare i dati all’Agenzia delle entrate. La dichiarazione precompilata, 730 e modello Redditi, sarà messa a disposizione dei contribuenti a partire dal 10 maggio. Dunque con un ritardo di 10 giorni rispetto al termine ordinario del 30 aprile. Ordinario nel senso che è la legge a prevederlo.

 La proroga al 31 marzo non riguarda l’invio delle spese sanitarie, infatti la trasmissione delle spese sanitarie poteva avvenire entro l’8 febbraio scorso. L’invio delle spese oltre tale termine comporta l’applicazione di specifiche sanzioni.

La proroga per l’invio dei dati al Fisco

Con il comunicato stampa n° 49 del 13 febbraio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la proroga di vari adempimenti fiscali ossia:

  • la trasmissione e consegna della certificazione unica da precompilata, è prorogata dal 16 marzo al 31 marzo;
  • il termine per la conservazione delle fatture elettroniche 2019 dal 10 marzo al 10 giugno;
  • dal 16 marzo al 31 marzo il termine entro il quale gli enti esterni sono tenuti ad inviare i dati al Fisco per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Su tale ultimo punto,  banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido potranno completare la trasmissione dei dati al Fisco entro il 31 marzo.

L’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei cittadini la dichiarazione precompilata il 10 maggio 2021, anziché il 30 aprile.

Le comunicazioni oggetto di proroga: la scadenza del 31 marzo non vale per tutti

La proroga della scadenza per l’invio dei dati al fisco riguarda tutte le spese che saranno presenti nella prossima dichiarazione precompilata. Salvo quanto vedremo a breve per le spese sanitarie. Difatti, la proroga al 31 marzo per l’invio dei dati all’Agenzia delle entrate, rispetto al termine ordinario del 16 marzo, riguarda in primis i seguenti dati:contratti e premi assicurativi; contributi previdenza complementare; ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali; spese funebri; spese per la frequenza degli asili nido; scolastiche; spese universitarie; spese universitarie rimborsate ecc.

Nel complesso gli oneri detraibili/deducibili presenti nella precompilata possono essere così riassunti:

  • le spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • le spese veterinarie;
  • gli interessi passivi sui mutui in corso;
  • i premi assicurativi;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • i contributi versati per lavoratori domestiche
  • spese scolastiche, universitarie e relativi rimborsi;
  • le spese funebri;
  • i contributi versati alla previdenza complementare;
  • i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici;
    patrimonio edilizio, di risparmio energetico, di sistemazione a verde degli immobili (bonus verde) e per l’arredo degli immobili ristrutturati;
  • i contributi versati a enti o casse aventi fine assistenziale;
  • le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
  • i contributi detraibili versati alle società di mutuo soccorso;
  • le erogazioni liberali effettuate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, se comunicate in quanto l’invio è facoltativo.

Escluse le spese sanitarie

La proroga al 31 marzo non opera per l’invio delle spese sanitarie 2020. Tali spese dovevano essere trasmesse al sistema tessera Sanitaria dagli “operatori sanitari” quali medici, farmacie, parafarmacie, entro lo scorso 8 febbraio. Termine prorogato dal decreto MEF del 29 gennaio. Rispetto al termine ordinario del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese da parte del contribuente. Tramite lo stesso sistema T.S.

le spese sono messe a disposizione dell’Agenzia delle entrate che le inserisce nella dichiarazione precompilata. Salvo opposizione da parte del contribuente.

E’ utile ricordare che già a partire da quest’anno ossia per le spese 2021, gli operatori sanitari sono tenuti ad inviare i dati con cadenze temporali differenti. Non c’è più un unico invio annuale.

Infatti, per le spese 2021:

  • entro il 31 luglio 2021, andranno inviate le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021,
  • entro il 31 gennaio 2022, quelle sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021.

Per le spese sostenute dai contribuenti a partire dal 2022, gli operato sanitari saranno tenuti ad inviare i dati entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale. Dunque l’invio avrà cadenza mensile.

Le sanzioni per le spese sanitarie non inviate

L’omesso invio dei dati delle spese sanitarie entro lo scorso 8 febbraio comporta l’applicazione di specifiche sanzioni. Previste a livello normativo all’art. 3, comma 5-bis del D.Lgs 175/2014.

Nello specifico, nel caso di mancata, tardiva o errata trasmissione dei dati, è prevista:

  • la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione,
  • fino a un massimo 50mila euro.

La sanzione non si applica se l’invio dei dati corretti è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza oppure, in caso di segnalazione, nei cinque successivi alla segnalazione stessa. Infine, in caso di comunicazione trasmessa correttamente entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20mila euro (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs n. 175/2014.