Il decreto Sostegni bis, in fase di conversione in legge, nel testo licenziato dalla Camera (ed ora all’esame del Senato) contiene una nuova proroga imposte (saldo 2020 e primo acconto 2021).

In attesa dell’ufficialità, la data passerà dal 20 luglio 2021 al 15 settembre 2021. Non tutti i soggetti sono interessati.

Versamento imposte sui redditi: scadenze del 2021

Ricordiamo che, i termini di versamento per le imposte sul reddito per quest’anno, sono fissati al:

  • 30 giugno 2021, per il saldo 2020 e primo acconto 2021 (con possibilità di versare entro il 30 luglio 2021 con maggiorazione dello 0,40%)
  • 30 novembre 2021, per il secondo o unico acconto 2021.

La prima proroga imposte sui redditi per il 2021

In considerazione delle conseguenze derivanti dall’emergenza Covid-19, con il DPCM del 28 giugno 2021, il legislatore ha deciso la proroga del termine del 30 giugno 2021 al 20 luglio 2021 senza applicazione di sanzione ed interessi.

La proroga, tuttavia, interessa:

  • i contribuenti per i quali sono approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità)
  • coloro che agiscono in regime forfettario.

Lo stesso DPCM del 28 giugno 2021 indica che lo slittamento interessa anche:

  • chi opera in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile
  • coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, che attribuiscono ai soci i redditi per trasparenza (società di persone e soggetti assimilati e società che applicano il regime di trasparenza fiscale, ex articoli 5, 115 e 116 TUIR).

Pe i soci e gli associati di cui al punto precedente, tuttavia, affinché si applichi la proroga, è necessario che la società o l’associazione siano soggetti per i quali sono approvati gli ISA.

La seconda proroga imposte sui redditi per il 2021

Ora, per tutti i menzionati soggetti, se il Senato confermerà il testo approdato dalla Camera, il termine di versamento del 30 giugno 202l slitterà ulteriormente al 15 settembre 2021 senza interessi e sanzioni.

Resta da capire se ci sarà la possibilità di versare entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Per tutti gli altri, soggetti non rientranti nella proroga i termini di versamento restano gli originali (30 giugno o 30 luglio e 30 novembre).

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