Considerata l’emergenza covid-19, il decreto rilancio ha previsto che gli atti: di accertamento, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020. La notifica deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

In fase di conversione in legge del decreto, è stata inserita apposita previsione che esclude dalla proroga dei termini di accertamento i tributi locali.

Il decreto Rilancio e la proroga dei termini di accertamento

L’art.

157 del D.L 34/2020, c.d. decreto Rilancio, proroga i termini decadenziali di emissione di determinati atti con scadenza  tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020. La proroga riguarda gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione.

Difatti, la loro emissione deve avvenire entro il 31 dicembre 2020, con notifica al contribuente da effettuare  tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Tale previsione opera in deroga allo Statuto del contribuente. Infatti, tale statuto (Legge 212/2000), prevede che  i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

L’elaborazione o l’emissione degli atti o delle comunicazioni è provata:

  • anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate,
  • compresi i sistemi di gestione documentale dell’Agenzia medesima.

La sospensione per gli avvisi bonari

Dall’inizio del periodo di sospensione sopra citato ossia dall’8 marzo 2020,  non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti entro il 31 dicembre 2020:

  1. avvisi bonari da controlli formali o automatici delle dichiarazioni  dei redditi(articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973)
  2. avvisi bonari di cui all’articolo 54-bis del D.
    P.R. n. 633 del 1972 (Liquidazione dell’Iva dovuta in base alle dichiarazioni);
  3. inviti all’adempimento di cui all’articolo 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.) del decreto-legge n. 78 del 2010;
  4. atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’articolo 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011;
  5. atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico n. 39 del 1953 ed all’articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna
  6. atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del D.P.R. n. 641 del 1972.

In tale caso la notifica deve essere effettuata:

  • nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021,
  • salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Blocco agli interessi per ritardato pagamento e per ritardata iscrizione a ruolo

Per gli atti sospesi, non sono dovuti se previsti, nè gli intessessi per ritardato pagamento, nè gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso.

La notifica delle cartelle di pagamento

Previsioni di proroga riguardano altresì la notifica delle cartelle esattoriali. A tal proposito, i termini sono prorogati di un anno relativamente:

  1. alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni, redditi e Iva ( art.36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72);
  2.  alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986)
  3. alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito  di controllo formale delle dichiarazione dei redditi (articolo 36-ter, D.P.R. n. 600 del 1973).

La proroga riguarda anche i tributi locali ?

Prima della conversione in Legge del D.l. Rilancio c’era il dubbio se le disposizioni fin qui analizzate si applicassero anche ai tributi locali (IMU, TARI ecc).

Ebbene, con una espressa previsione normativa inserita in fase di conversione in legge, è disposto che le disposizioni citate, non si applicano alle entrate degli enti territoriali.