Il D.L. 3/20201 proroga  il termine di notifica degli atti di accertamento. In particolare gli atti di accertamento i cui termini di notifica scadevano al 31 dicembre 2020, potranno essere notificati tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022. L’emissione dell’atto da parte degli uffici competenti è dovuta comunque avvenir entro il 31 dicembre 2020. Dunque, attenzione a non confondere il termine di emissione dell’atto con quello di notifica al contribuente.

Ecco in chiaro come opera la proroga dei termini di notifica e a quali atti tributari è applicata.

La proroga dei termini di notifica degli accertamenti fiscali: il decreto Rilancio

L’art.157, comma 1,  del D.L. 34/2020, decreto Crescita ha prorogato i termini entro i quali devono essere notificati determinati atti tributari.

Nello specifico gli atti i cui termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2021 e il 31 dicembre 2020 dovevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020 ma potevano essere notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Nello specifico, tale proroga riguarda:

  • atti di accertamento,
  • contestazione,
  • irrogazione delle sanzioni,
  • recupero dei crediti di imposta,
  • liquidazione e di rettifica e liquidazione.

Salvo casi di indifferibilita’ e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Inoltre, come da circolare, Agenzia delle entrate, n°20/e 2020,

Con la medesima finalità del comma 1, i commi 2 e 3 dispongono il rinvio al 2021 della notifica e dell’invio di atti e comunicazioni elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, prevedendo altresì il differimento dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle comunicazioni medesime.

Si pensi ad esempio agli avvisi bonari da controllo formale o automatico delle dichiarazioni fiscali. Se non si effettuano pagamenti evidenziati nell’avviso bonario, il carico è affidato all’Agente della riscossione che procede con la notifica della cartella esattoriale.

La proroga riguarda sia la notifica degli atti, ad esempio gli avvisi bonari, sia della cartelle ad essi collegati.

Nello specifico i termini di notifica delle cartelle sono prorogati di un anno.

Per gli atti sospesi, non sono dovuti se previsti, nè gli intessessi per ritardato pagamento, nè gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso.

Attenzione, la proroga in parola non riguarda i tributi locali quali IMU, TARI ecc.

L’intervento del D.L. 3/2021: ulteriore proroga notifica degli accertamenti fiscali

Il D.L. 3/2021 interviene nuovamente sui termini di notifica dei sopra citati atti tributari.

In particolare, modicando l’art.157 del D.L. Rilancio il decreto dispone che:

  • la notifica degli atti i cui termini decadenziali scadevano tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020,
  • può avvenire tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022.

Cosa cambia rispetto al D.L. Rilancio?

Il D.L. Rilancio ammetteva la notifica tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Il D.L. 3/2021 ammette la possibilità di notifica nel periodo 1° febbraio 2021-31 gennaio 2022. Dunque la notifica potrà avvenire entro il 31 gennaio 2022 rispetto al precedente termini del 31 dicembre 2021.

Attenzione, rimane fermo che la sottoscrizione/emissione degli atti deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2020.

Gli atti devono essere firmati dal funzionario responsabile e protocollati. La proroga riguarda solo i termini di notifica non quelli di emissione degli atti.

L’elaborazione o l’emissione degli atti o delle comunicazioni è provata:

  • anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate,
  • compresi i sistemi di gestione documentale dell’Agenzia medesima.

Un esempio pratico

Rientrano nelle disposizioni di proroga fin qui in commento ad esempio la dichiarazione modello Redditi presentata nel 2016 in riferimento al periodo d’imposta 2015. Per tale dichiarazione gli atti di accertamento dovevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020 (si veda l’art.43 del DPR 600/73 prima delle modifiche in essere dal 2016).

Tuttavia su tale termine trova applicazione la proroga di 84 giorni prevista dall’art.67 comma 4 del D.L. 18/2020.

 

Ad ogni modo, la notifica al contribuente può essere effettuata tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022.