Anche gli avvisi bonari dovrebbero rientrare nella proroga di 10 giorni adottata dall’Agenzia delle entrate in considerazione del black-out che ha colpito i servizi telematici del Fisco nelle giornate del 30 e del 31 marzo.

Inoltre, è lecito pensare che la proroga dovrebbe riguardare: tutti i pagamenti (anche in ravvedimento operoso) che il contribuente avrebbe dovuto effettuare al 30 o al 31 marzo; la presentazione della istanze di autotutela tramite Civis; la trasmissione delle fatture elettroniche per le quali pendeva il termine di 12 giorni per l’invio allo S.

d.I.

Il black-out dei servizi dell’Agenzia delle Entrate

In data 30 e 31 marzo, i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate sono andati in tilt. I contribuenti non hanno potuto adempiere alla scadenze tributarie previste per legge.

In considerazione dell’irregolare funzionamento dell’attività degli Uffici e dei collegamenti telematici, come comunicato da Sogei S.p.A., alle ore 18:30 del 31 marzo, sono stati ripristinati i servizi e i collegamenti telematici e telefonici dell’Agenzia delle Entrate.

Da qui, la stessa Agenzia delle entrate ha emanato un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici. Ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498.

Con tale provvedimento e in base alle previsioni della norma appena citata, è stata disposta la proroga dei i termini di prescrizione e di decadenza nonché di quelli per l’adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento.

Da qui, la proroga copre fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento (1° aprile).

Proroga anche per gli avvisi bonari?

Anche se l’Agenzia delle entrate non ha comunicato nello specifico i termini sospesi, è corretto pensare che la proroga dovrebbe riguardare:

  • tutti i pagamenti (anche in ravvedimento operoso) che il contribuente avrebbe dovuto effettuare al 30 o al 31 marzo;
  • la presentazione della istanze di autotutela tramite Civis;
  • la trasmissione delle fatture elettroniche per le quali pendeva il termine di 12 giorni per l’invio allo S.d.I.

E’ lecito chiedersi se la proroga riguarda anche gli adempimenti legati ai c.

d. avvisi bonari.

A tal fine si ricorda che i controlli automatici o formali sulle dichiarazione dei redditi, ex art.36-bis e 36-ter del DPR 600/73, possono concludersi con l’invio al contribuente delle c.d comunicazioni di irregolarità. Meglio conosciute come avvisi bonari. L’avviso bonario permette al contribuente di pagare quanto richiesto dal Fisco, se d’accordo con le contestazioni subite, beneficando di una riduzione delle sanzioni previste in caso di omesso/carente versamento.

I pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso.

Noi di investire Oggi riteniamo che la proroga di 10 giorni riguardi anche il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento delle somme contestate con l’avviso bonario e di conseguenza anche la tempistica con la quale viene presentata all’Agenzia delle entrate la documentazione a rettifica delle contestazioni dalla stessa effettuata.

La proroga dovrebbe riguardare anche il pagamento delle rate successive alla prima. Infatti, le somme contestate dal Fisco con l’avviso bonario possono essere anche oggetto di rateazione. Si applica anche la disciplina del lieve inadempimento.