A quale ente vanno versati i contributi professionisti, che svolgono attività di architetto e ingegnere iscritti alla gestione separata lo chiarisce l’INPS con la Circolare n. 72/2015.

Professionisti contributi gestione separata

La normativa di riferimento per quanto riguarda i contributi dei professionisti è l’art. 2, comma 26, della Legge 335/95 che prevede testualmente che i “soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi”, sono tenuti all’iscrizione presso la Gestione separata INPS.

Professionisti contributi con e senza cassa

Rientrano nell’ambito di applicazione della norma di cui sopra, coloro che, pur svolgendo attività professionale, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso l’Ente previdenziale di categoria, per la contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale INARCASSA esclude l’obbligo di iscrizione e il conseguente versamento del contributo soggettivo, relativo all’attività professionale.  Pertanto, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività di lavoro autonomo, sono destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS nel caso in cui svolgano attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad apposito albo professionale, oppure allorquando il reddito prodotto non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l’Ente previdenziale di categoria secondo il rispettivo statuto o regolamento.

 Contributi professionisti con cassa

Per gli iscritti agli albi degli architetti ed ingegneri, la normativa che disciplina l’iscrizione ad INARCASSA è contenuta nell’art. 21, comma 5 della Legge n. 6/1981 e nell’art. 7 dello Statuto. Secondo tali norme devono iscriversi ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, essendo contestualmente:

  •  iscritti all’Albo professionale;
  •  titolari della partita I.V.A.;
  • non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata.

Pertanto, i soggetti che producono redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell’art.

53 comma 1 del TUIR, e, contemporaneamente, hanno un rapporto di lavoro subordinato non possono essere assoggettati alla contribuzione soggettiva obbligatoria presso INARCASSA. Vale la “regola dell’esclusività”, nel senso che per la stessa attività l’iscrizione all’INARCASSA esclude l’iscrizione alla Gestione separata INPS e viceversa. In altre parole se l’esercizio dell’attività autonoma non è subordinata all’iscrizione ad apposito albo professionale, ovvero il reddito prodotto non risulti soggetto a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l’Ente previdenziale di categoria secondo il rispettivo statuto o regolamento, il lavoratore dovrà assolvere i propri obblighi contributivi presso la Gestione separata INPS.

 Contributi professionisti Inarcassa

Non possono essere assoggettati alla contribuzione soggettiva obbligatoria presso INARCASSA tutti i professionisti  che producono redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR, e, contemporaneamente, hanno un rapporto di lavoro subordinato. La contribuzione dei professionisti dovuta ad INARCASSA è composta dal:

  • contributo soggettivo obbligatorio per i soggetti che rispettano il requisito previsto dall’art. 7 dello Statuto, calcolato in misura percentuale sul reddito da lavoro autonomo determinato ai fini fiscali
  • contributo integrativo obbligatorio per tutti i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA individuale, nonché per le associazioni o società di professionisti e di ingegneria – è calcolato in misura percentuale (oggi 4 per cento) sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA. Tale ultimo contributo non concorre alla formazione del reddito professionale ai fini fiscali. Il pagamento del solo contributo integrativo non comporta l’esclusione dal versamento alla Gestione separata Inps. 

A titolo meramente semplificativo,  l’INPS ha indicato una serie di attività professionali, alcuni riconducibili all’INPS altre ad INARCASSA.

Sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS:

  • consulente commerciale per società che vende computer;
  • procacciatore d’affari
  • consulente commerciale
  • imprenditore individuale che svolge attività di certificazione dei prodotti farmaceutici e il consulente commerciale (attività finalizzata alle vendite).

Sono tenuti all’iscrizione presso INARCASSA:

  • ingegnere perito balistico, consulente gestionale
  • amministratore di condominio;
  • consulente e programmatore informatico;
  • consulente ambientale;
  • amministratori ed i componenti dei Consigli di Amministrazione, di società che svolgono attività di natura tecnica e/o tecnologica connesse con la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipica propria della sua professione (ad es. società operanti nel settore dei trasporti, nel settore dell’energia, dell’edilizia, ecc.);</li