Processo tributario telematico: il Decreto emanato in data 6 novembre da parte del Ministero delle Finanze ha dettato le regole per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali e la trasmissione di atti e fascicoli dando ufficialmente il via al processo tributario telematico.

Lo stesso articolo 10 del Decreto enuclea quali sono le regole che saranno applicabili dal primo di dicembre alla Ctp di Roma e alla Crt Lazio.

Dal 1° giugno 2021 le nuove regole saranno estese anche alle altre Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado.

Processo tributario telematico: la redazione dei provvedimenti in formato digitale

Le regole previste nel nuovo decreto valgono per la redazione in formato digitale, il deposito degli atti del giudice e dei suoi ausiliari e per la trasmissione dei fascicoli informatici.

La scrivania del giudice è la sua postazione di lavoro digitale, a cui si collega mediante le credenziali e un secondo fattore di autenticazione.

Il Provvedimento Giurisdizionale Digitale consente al giudice di automatizzare la redazione dei provvedimenti in formato PDF e di procedere alla sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale e il deposito.

L’Ermellino consente la trasmissione dei provvedimenti al Presidente per la sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale, oltre alla possibilità di inoltrarli all’area di lavoro del segretario di sezione.

Processo tributario telematico: deposito dei provvedimenti

Il segretario di sezione provvede al deposito dei provvedimenti del Giudice utilizzando le specifiche funzionalità del S.I.Gi.T.

Quando il segretario appone la propria firma digitale il S.I.Gi.T. attribuisce il numero e la data al provvedimento.

Nel caso in cui non sia possibile depositare il provvedimento in formato elettronico il deposito avviene in modalità analogica.

Il segretario di sezione procede con l’estrazione di una copia informatica del cartaceo e ne attesta la conformità apponendo la propria firma digitale.

Processo tributario telematico: tsenrasmissione degli atti digitali e dei fascicoli

La trasmissione degli atti digitali da parte delle PA e del Giudice viene eseguita secondo le modalità previste dall’art.

9 del decreto direttoriale dopo essersi registrati al S.I.Gi.T.

Ciò consente l’acquisizione del flusso informativo adeguato e la consultazione del fascicolo informatico.

Tramite il S.I.Gi.T, è possibile la trasmissione del fascicolo informatico tra le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado.

Processo tributario telematico: redazione del verbale d’udienza

Alla redazione del verbale d’udienza provvede il segretario di sezione utilizzando il S.I.Gi.T., a cui accede con le sue credenziali.

Il verbale d’udienza deve essere prodotto in formato PDF e depositato nel fascicolo informatico.