Nonostante le numerose restrizioni sulla circolazione delle persone messe in atto dal governo e dalla singole regioni per fronteggiare e contenere l’emergenza sanitaria legata alla diffusione nel nostro territorio del Covid-19, è stato chiarito che nelle controversie tributarie di valore fino a 3.000 euro per le parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, sono consentiti depositi o notifiche in modalità analogica. Lo si evince dalla Circolare n. 9 /E del 13 aprile 2020 con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di precisazioni in merito alle misure fiscali previste con il Decreto-legge n.

23 del 2020 (c.d. decreto liquidità) contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Il quadro normativo e la tesi dell’Agenzia delle Entrate

L’art- 29 del decreto-legge n. 23 del 2020 stabilisce l’obbligo, al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari, per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997, e le parti assistite da un difensore abilitato, che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, di notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche. Dunque, tale obbligo, già previsto per i giudizi tributari instaurati in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019, viene così esteso a tutte le controversie tributarie, anche se gestite da una o più parti con le tradizionali modalità analogiche. L’art.16-bis, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 546 del 1992, prevede poi che i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del medesimo decreto legislativo, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

Ora secondo l’Agenzia delle Entrate, poiché il citato art. 29 del decreto liquidità non si riferisce ai soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, per essi, dunque, vale quanto previsto dal menzionato art. 16-bis comma 3-bis, secondo cui, come detto, per chi sta in giudizio senza assistenza tecnica l’utilizzo delle modalità telematiche per le notifiche e i depositi nel processo tributario costituisce una facoltà, e non un obbligo

Si ricorda che secondo quanto stabilito dall’art. 12 del D. Lgs. n. 546 del 1992, nell’ambito del processo tributario, le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. Tuttavia, per le controversie di valore fino a 3.000 euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e’ costituito dalla somma di queste. I soggetti abilitati all’assistenza tecnica sono quelli indicati dai comma 3 e successivi del medesimo articolo 12, se iscritti nei relativi albi professionali o nell’elenco tenuto dal Dipartimento delle finanze del MEF.