L’art. 13 del decreto liquidità (Decreto-legge n. 23 del 2020, contenente “Misure per le imprese e in materia di settori strategici, salute, lavoro, termini amministrativi e processuali ed emanato a fronte del persistere nel nostro territorio dell’epidemia Covid-19 e quindi per sostenere ulteriormente imprese e famiglie a fronte della conseguente crisi economica e di liquidità che ne è derivata) prevede il rilascio di una garanzia pubblica pari al 100%, su nuovi finanziamenti erogati da banche di durata massima di 6 anni (con preammortamento minimo di 24 mesi) a favore di micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, per un importo non sia superiore al 25% dei ricavi del suo beneficiario e comunque non superiore a 25.000 euro.

Ciò significa che il fatturato massimo su cui calcolare il prestito è di 100.000 euro. L’ABI (Associazione bancaria italiana) con apposito comunicato di pochi giorni fa ha messo a conoscenza di aver comunicato alle banche che a partire dal 17 aprile 2020, il Portale del Fondo di Garanzia Pmi, come indicato dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale-MCC), ha iniziato a consentire l’inserimento da parte delle banche stesse delle richieste di accesso al prestito. Al punto 1 del comunicato è fatto sapere che per chiedere il finanziamento l’interessato deve inviare alla propria banca il modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dalla banca medesima sul proprio sito internet ed il modulo di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it , nella sezione Modulistica (“Allegato 4-bis”). Il comunicato riporta poi la procedura operativa prevista per l’erogazione del finanziamento.

Lo svantaggio per i forfetari

Come anticipato, per il prestito è previsto un limite, ossia questi può essere concesso per un importo non superiore al 25% dei ricavi del suo beneficiario e comunque  per un importo non superiore a 25.000 euro.

L’ammontare dei ricavi da prendere a riferimento è quello risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia. Per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 è necessario presentate un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28/12/2002, n. 455 o idonea documentazione (quale ad esempio la dichiarazione annuale IVA) comprovante l’ammontare di tali ricavi. Ciò significa che se nel 2019, ad esempio sono stati conseguiti ricavi per 120.000 euro il prestito massimo conseguibile è di 25.000 euro (il 25% di 120.000 è superiore a 25.000). Qualora, invece, ad esempio, i ricavi 2019 risultasse di ammontare pari a 80.000, il finanziamento massimo cui poter accedere diventerà 20.000 (ossia il 25% di 80.000). Quanto anzidetto porte con se alcune considerazioni per quanto riguarda i soggetti che agiscono in regime forfetario. Tra i requisiti di cui al comma 54 della Legge 190 del 2014 e successive modificazioni, infatti, è previsto che per poter agire in questo regime di favore i ricavi/compensi conseguiti nell’anno d’imposta precedente non risultino superiori a 65.000 euro e ciò indipendentemente dal codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Laddove tale soglia risultasse superata il contribuente esce per obbligo dal forfait per entrare nel regime ordinario. Ricordando che si esce dal regime a decorrere dall’anno d’imposta successivo quello in cui vengono meno i requisiti, ne consegue che ad esempio un soggetto che nel 2019 era forfetario e per il quale al 31 dicembre dello stesso anno risultano ricavi conseguiti per 70.000 euro questi dal 1° gennaio 2020 è dovuto passato all’ordinario. Detto ciò, è semplice intuire che laddove un soggetto era forfetario 2019 e lo è rimasto anche nel 2020, per questi l’importo massimo del prestito cui potrà accedere sarà pari a 16.250 euro (ossia il 25% di 65.000 euro). Stessa cosa dicasi nel caso in cui il contribuente era nel forfait nel 2019 e poi è transitato all’ordinario nel 2020 per scelta. Cosa diversa, invece, è l’ipotesi in cui questi per obbligo (avendo superato nel 2019 il limite dei 65.000 euro) è dovuto transitare nel 2020 all’ordinario così come diverso è il caso in cui nel 2019 era ordinario e nel 2020 è potuto transitare al forfait.
In tali casi, infatti, il riferimento ai fini del prestito restano i ricavi del 2019 (quindi l’importo massimo del fatturato su cui poter calcolare il finanziamento rimane 100.000 euro).