La Legge di bilancio 2023 rivede alcune disposizioni circa le prestazioni occasionali. Successivamente all’abolizione delle norme relative al lavoro accessorio, il DL 50/2017, ha ristabilito la possibilità di ricorrere a prestazioni occasionali.  Tale possibilità è posta in essere: per le famiglie ossia per i privati grazie al c.d. libretto di famiglia, per le imprese e gli autonomi con il contratto di prestazione occasionale. Ad esempio, con il libretto di famiglia, si possono pagare piccoli lavori domestici, come ad esempio i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione in casa; ecc.

Detto ciò, le novità della Legge di bilancio riguardano soprattutto le imprese agricole e quelle turistiche. Rimane in essere la norma in base alla quale il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionali è, però, vietato rispetto a soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Le prestazioni occasionali. L’attuale contesto normativo

Ex art.54-bis del DL 50/2017, il ricorso alle prestazioni occasionali, è ammesso nel rispetto delle seguenti condizioni da rispettare nel periodo 1° gennaio-31 dicembre di ogni anno:

  1. per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per  compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  2. per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, per compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  3. per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, per compensi di importo non superiore a 2.500 euro;
  4. per ciascun prestatore, per le attività di “steward” negli impianti sportivi di cui Decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

Tali importi devono essere considerati al netto di: contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Rileva solo il 75% del compenso,  esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori (vedi punto 1):titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n.

150; percettori di prestazioni integrative del salario ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Prestazioni occasionali. Cosa cambia con la Legge di bilancio 2023?

La Legge di bilancio interviene rispetto alle prestazioni occasionali,  le novità riguardano soprattutto le imprese e i professionisti.

In particolare, come riportato nel dossier ufficiale delle Legge di bilancio 2023,

  • è elevato da cinque a dieci mila euro nel corso di un anno civile il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile;
  • è rimosso il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato da cinque a dieci. Attualmente, infatti, il divieto interessa gli utilizzatori con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato. Tale soglia è elevata a dieci dalla disposizione in esame. Detto limite si applicherebbe anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, equiparate, dunque, agli altri utilizzatori.

Ulteriori novità

Si ammette il ricorso a prestazioni occasionali anche per lo svolgimento di attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare. In tal caso, per ogni giornata lavorativa va corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima fissata per la remunerazione di tre ore lavorative prevista per il settore agricoltura.

È fatto salvo quanto previsto al successivo comma 16, laddove prevede che, nel settore agricolo, il compenso minimo sia pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (vedi dossier Legge di bilancio).

Inoltre,  è eliminata la disposizione in base alla quale, è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese del settore agricolo salvo che per le prestazioni rese da soggetti titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni iscritti a un corso di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito e purché, in ogni caso, non siano iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Di conseguenza è altresì eliminata la disposizione di cui all’articolo 54-bis, comma 8-bis del D.L. n. 50/2017 che obbliga, per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore ad autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Dunque, sono diverse le novità previste dalla Legge di bilancio 2023 rispetto al lavoro occasionale.