Tra le spese sanitarie rimaste detraibili al 19% anche se pagate in contanti vi rientrano le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o anche private purché accreditate al SSN (Servizio Sanitario Nazionale).

In redazione sono arrivare richieste di chiarimento in merito all’ambito applicativo della suddetta eccezione. In dettaglio è stato posto il dubbio se la norma faccia riferimento al solo lato di chi eroga la prestazione o anche a chi la riceve.

Detrazione IRPEF 19: le spese che devono essere “tracciate”

Secondo quanto stabilito dalla manovra di bilancio 2020, a partire dalle spese di cui all’art.

15 del TUIR, sostenute dal 1° gennaio 2020 (spese detraibili al 19% in dichiarazione dei redditi), ai fini della loro detraibilità è necessario che il pagamento avvenga con strumenti tracciabili.

Si tratta ad esempio delle seguenti spese:

  • spese sanitarie
  • interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili
  • spese per istruzione
  • spese funebri
  • spese per l’assistenza personale
  • spese per attività sportive per ragazzi
  • spese per intermediazione immobiliare
  • spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
  • erogazioni liberali (solo quelle che danno diritto alla detrazione del 19%)
  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
  • spese veterinarie
  • premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
  • spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Le citate spese, dunque, possono essere detratte in dichiarazione dei redditi solo se il pagamento risulta effettuato NON in contanti bensì con una delle seguenti modalità:

  • versamenti bancari o postali
  • carte di debito, di credito
  • carte prepagate (quindi ad esempio bancoposta, bancomat, postpay)
  • assegni bancari e circolari.

 

Ancora in contanti le prestazioni sanitarie

La normativa, tuttavia, prevede eccezioni alla regola di cui sopra, consentendo di continuare a detrarre, anche se pagate in contanti, le seguenti spese:

  • acquisto di medicinali (anche omeopatici)
  • spese per dispositivi medici (occhiali da vista, apparecchio per aerosol; apparecchio per la misurazione del livello di glicemia nel sangue, ecc.)
  • le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN).

Con riferimento a quest’ultimo punto (prestazioni sanitarie), e qui rispondiamo al quesito arrivato in redazione, c’è da specificare che la norma fa riferimento alle prestazioni sanitarie “rese” da strutture pubbliche o private accreditata al SSN.

Ciò sta significando che la detrazione con pagamento in contanti è ammessa in ogni caso laddove la prestazione è erogata da una struttura privata convenzionata al SSN e ciò indipendentemente dalla tipologia di prestazione.