Buongiorno, 

sono un lavoratore dipendente (operaio nell’industria alimentare) ed il mio datore di lavoro ha stabilito che il preavviso per usufruire dei 3 giorni di permesso mensile debba essere di 10 giorni. Ho sempre rispettato questo preavviso nonostante la difficoltà per le esigenze del genitore disabile. Questo mese avevo comunicato l’assenza per il periodo dal 20 al 23 ma poiché oggi non mi è possibile usufruirne per miei motivi di salute ho chiesto di usufruirne per gli ultimi 3 giorni utili del mese, quindi con un preavviso che va dai 7 ai 9 giorni. Avendo ricevuto risposta negativa all’utilizzo di tali permessi mi chiedo se, alla luce di quanto sopra, può il datore negarli. 
Grazie per la disponibilità, buona giornata.

Essendo i 3 giorni di permesso retribuiti concessi dalla Legge 104, il datore di lavoro non può assolutamente negarne la fruizione ma può chiedere, per il buon andamento dell’azienda, la programmazione delle assenze ed un preavviso delle giornate in cui il lavoratore sarà assente dal lavoro, il tutto, necessariamente, tenendo conto che i 3 giorni di permesso devono essere fruiti nel corso del mese poiché quelli non fruiti non possono essere residuati nel mese successivo.

Permessi legge 104: il preavviso è legittimo?

La questione del preavviso riguardo alla fruizione dei permessi legge 104 non è regolamentata da alcuna normativa anche se INPS e Ministero del Lavoro hanno chiarito che le giornate di assenza devono essere comunicate al datore di lavoro in tempo utile per evitare la compromissione dell’organizzazione aziendale (non si parla, quindi, di 10 giorni lavorativi prima).

La giurisprudenza più recente, tra l’altro, stabilisce che le esigenze aziendali e quelle del lavoratore vanno contemperate di modo che non vadano a prevalere una sull’altra. Se, quindi, la programmazione settimanale o mensile dei permessi 104 possa ritenersi una buona regola deve restare ferma la possibilità che le esigenze improvvise e improcrastinabili del disabile (che ricordiamo essere il principale fruitore della legge 104) di cura e assistenza non possono prevalere sulle esigenze imprenditoriali e aziendali.

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