Abbiamo più volte avuto modo di precisare che, in linea generale, il licenziamento di una donna incinta è illegittimo, salvo alcune eccezioni e rarissimi casi particolari. Oggi ci soffermiamo su uno scenario particolare che i giudici si sono trovati ad affrontare di recente. Se la lavoratrice ha già ricevuto il preavviso di licenziamento e, in seguito a questo, scopre di essere incinta, il provvedimento è legittimo?

Licenziamento donna incinta durante il preavviso: è legittimo?

La sentenza per il caso di specie (Cassazione n. 9268 del 3 aprile 2019) ha ritenuto legittimo il licenziamento della donna incinta durante il preavviso di licenziamento.

 Quel che rileva, in questi casi, è infatti il momento esatto in cui il datore di lavoro palesa e ufficializza la volontà di recesso del rapporto di lavoro e non gli effetti che si producono nel momento successivo, ovvero al termine del preavviso. Visto che l’inizio dello stato di gravidanza era stato accertato in data successiva alla lettera di licenziamento, il provvedimento del datore di lavoro è stato ritenuto valido.

Va precisato però che l’efficacia del provvedimento viene sospesa e differita ad un momento successivo perché la maternità interrompe il periodo di preavviso, come del resto avviene nel caso della malattia o dell’infortunio. Il periodo protetto dura fino al compimento del primo  anno di età del figlio quindi praticamente in caso di gravidanza la sospensione vale fino a quel momento .

Nel caso specifico presentato ai giudici, una lavoratrice aveva fatto ricorso contro il licenziamento, a suo dire illegittimo, perché intimato durante il periodo protetto di maternità, ex art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001. Già la Corte d’Appello di Ancona aveva respinto la domanda della dipendente sottolineando che il licenziamento era avvenuto per giustificato motivo oggettivo.

Dinanzi alla sentenza d’appello la lavoratrice aveva dunque presentato ricorso in Cassazione obiettando che l’evento di gravidanza, anche se iniziato nel corso del periodo di preavviso, rendeva comunque valida la tutela.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso chiarendo che il licenziamento si perfeziona nel momento in cui il lavoratore viene messo a conoscenza della volontà del datore di lavoro di recedere dal contratto. Il principio, tra l’altro, resta valido anche nel caso di decadenza del termine stragiudiziale di 60 giorni (art. 6, L. n. 604/1966).

In altre parole, lo stato di gravidanza, che si verifica durante il periodo di preavviso, pur non essendo causa di nullità del licenziamento, rappresenta comunque un evento idoneo a sospendere il periodo di preavviso. Sospensione che, in questo caso, dura fino al compimento del primo anno di età del bambino, che corrisponde alla  fine del periodo protetto.

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