L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 709 del 15 ottobre 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del cosiddetto Superbonus 110% per interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico su edifici composti da unità immobiliari non abitative. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Quesito del contribuente

L’Istante riferisce di essere comproprietario di tre edifici: uno composto da 3 unità immobiliari categoria catastale A/3; uno composto da un’unità C2; l’ultimo composto da 3 unità di cui 1 di categoria catastale C/6 e 2 di categoria C/2, “funzionalmente indipendenti”.

Lo stesso intende eseguire degli interventi di demolizione e ricostruire con una diversa sagoma e con incremento volumetrico, miglioramento energetico e riduzione del rischio.

Ciò premesso, l’Istante chiede all’Agenzia delle entrate se possa fruire del superbonus 110% per gli interventi appena menzionati.

Superbonus 110% per interventi realizzati su unità non abitative

In linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, disciplinate dall’articolo 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che possono essere ammessi al Superbonus 110% anche le spese sostenute per interventi realizzati su unità non abitative identificate nella categoria catastale C, a condizione che per tali immobili venga successivamente eseguito il cambio di destinazione d’uso alla fine dei lavori.

“Tale possibilità, prosegue l’Ade, “è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa”.

 

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