Il quesito di un nostro lettore sulla NASPI:

LA CIRCOLARE INPS N. 174 DEL 23/11/2017 PUNTO 4.b.1 DICE:

Nelle fattispecie in cui, invece, fra la società e il socio si instauri un rapporto di lavoro subordinato, il reddito prodotto dall’attività del socio lavoratore è un reddito da lavoro dipendente e pertanto trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D.lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa subordinata. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000.

Le faccio un esempio:

socio accomandante di una sas e regolarmente assunto dalla stessa societa’ nell’anno 2017

reddito da lavoro dipendente € 15.000,00

reddito di partecipazione agli utili della societa’ € 3.500,00

Spetta la naspi ??? avendo perso il lavoro come dipendente nel mese di dicembre 2017

grazie.

Risposta

La circolare l’Inps n.

94/ 2015 ha chiarito tutti gli aspetti della Naspi in vigore dal 1° maggio, tra cui anche quando è possibile fare richiesta con altre attività. Emerge che possono richiedere l’indennità di disoccupazione Naspi i lavoratori licenziati, che svolgono attività di lavoro autonomo o parasubordinato, se rispettano il limite reddituale annuo di euro 4.800.

Quindi, si deduce che lei possa fare domanda di Naspi, dichiarando la partecipazione alla società e dichiarando il reddito presunto, per poi dichiarare in un momento successivo il reddito complessivo effettivo che non deve superare il limite di euro 4.800 euro.

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