Per godere del superbonus 110% una delle condizioni fondamentali è che, chi sostiene la spesa che dà diritto al beneficio, deve possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

In particolare i soggetti beneficiari devono:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • oppure detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Il superbonus 110% anche per i familiari conviventi e promissario acquirente

Ricordiamo, inoltre che, sono ammessi al superbonus 110% anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto.

Il beneficio spetta a tali soggetti a condizione che:

  • sostengano effettivamente la spesa
  • siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza (la detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato).

Tra i beneficiari può rientrarvi, sempreché sostenga effettivamente le spese, anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.

Come dimostrare il possesso o la detenzione dell’immobile nel superbonus 110%

Sulla base di quanto anzidetto, dunque, ai fini del superbonus 110% occorre anche dimostrare, per chi sostiene la spesa, il titolo di possesso o detenzione dell’immobile oggetto dei lavori. A tal fine ci viene in soccorso l’approfondimento sul beneficio reso disponibile dal CNDCEC (Consiglio Nazionale Dotti Commercialisti ed Esperti contabili) ed FNC (Fondazione nazionale commercialisti), in cui è detto che come documentazione possibile per attestare la titolarità dell’immobile può valere la seguente:

  • se proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile è sufficiente acquisire certificato catastale;
  • se detentore (locatario, comodatario, ecc.) è necessario acquisire contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato, nonché consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
  • se familiare convivente, convivente di fatto o componente di unione civile acquisire certificato dello stato di famiglia ovvero autocertificazione resa da questo (non serve il comodato);
  • se erede/i copia della successione e autocertificazione attestante la disponibilità e detenzione materiale e diretta dell’immobile;
  • sentenza di separazione per il coniuge assegnatario dell’immobile di proprietà dell’altro coniuge;
  • preliminare di acquisto registrato per il futuro acquirente con immissione in possesso e consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

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