Dal 30 giugno, sono entrate in vigore le multe per imprese e professionisti che non accettano il pagamento tramite bancomat, carte di credito e prepagate. A tal proposito si parla anche di Pos obbligatorio.

Con una circolare pubblicata nei giorni scorsi,  la Guardia di Finanza ha chiarito quando effettivamente le nuove multe possono essere applicate.

Le indicazioni fornite dalla Guardia di Finanza,  fanno riflettere su come sia stata scritta la norma. A tal proposito, il fatto che la norma faccia riferimento all’obbligo di accettare pagamenti tracciabili e non all’obbligo di dotarsi di Pos, lascia ampio margine alle imprese per evitare le sanzioni.

Il Pos obligatorio. Le nuove regole già in vigore dal 30 giugno 2022

Con il D.L. 36/2022, cosiddetto nuovo decreto PNRR, dal 30 giugno 2022, imprese e professionisti hanno l’obbligo di accettare pagamenti elettronici da parte dei propri clienti. Si parla erroneamente anche di Pos obbligatorio.

L’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici deve essere rispettato in riferimento ai pagamenti effettuati dai privati per beni e servizi acquistati tramite:

  • bancomat,
  • carte di credito e
  • prepagate.

Attenzione, in base all’attuale contenuto della norma in esame, non vi è alcun riferimento ad altre modalità di pagamento che permetterebbero di rispettare l’obbligo.

Difatti, rimangono fuori nel senso che non rientrano tra i pagamenti elettronici richiamati dalla norma: le app di pagamento ( PayPal, hype, ecc) e i pagamenti tramite NFC (es. Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay). Neanche i bonifici sono citati dalla norma.

Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico, potrà essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili (tramite cellulare).

Quando scattano le sanzioni? Le indicazioni della Guardia di Finanza

In caso di mancata accettazione di pagamenti elettronici di qualsiasi importo,  si applica:

  • una sanzione amministrativa di importo pari a 30 euro,
  • aumentata del 4 per cento del valore della spesa per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico.

Rispetto a queste multe,  si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge (legge 24 novembre 1981, n. 689), ad eccezione della norma sul pagamento in misura ridotta.

Dunque, la sanzione va pagata per intero.

A far rispettare la norma, sono incaricati:

gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonchè gli altri organi di cui all’art.13 della legge n° 689/1981.L’autorita’ competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge e’ il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni.

Con una circolare pubblicata nei giorni scorsi,  la Guardia di Finanza ha chiarito quando effettivamente le nuove sanzioni possono essere applicate.

Tra le indicazioni che sono state fornite alle caserme, sono in evidenza quelle sull’applicazione delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti tracciabili.

A tal proposito, la Guardia di Finanza ha chiarito che le sanzioni scattano solo laddove l’impresa o il professionista non accetta il pagamento tramite bancomat, carte di credito e prepagate.

Dunque, se il cliente decide di pagare in contanti, non potrà scattare alcuna sanzione anche se l’esercente non è dotato del Pos.