Polizza rischi professionali e infortuni obbligatorie da oggi 11 ottobre 2017 per gli avvocati. Una duplice copertura assicurativa:

  • la prima è finalizzata a coprire i danni che il legale dovesse causare a terzi nello svolgimento dell’attività;
  • la seconda copre gli infortuni occorsi e che causino la morte, l’invalidità permanente o l’invalidità temporanea dell’avvocato e dei suoi collaboratori non assicurati presso l’INAIL.

L’obbligo delle polizze rischi professionali e infortuni

L’obbligo della copertura assicurativa è dettato nel decreto del Ministero della giustizia 22 settembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 2016, n. 238).

Nelle condizioni ministeriali, sono dettate le condizioni essenziali di polizza e relativi massimali e minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato.

Gli avvocati hanno l’obbligo di sottoscrivere la polizza e comunicarne gli estremi della sottoscrizione all’Ordine forense di appartenenza.

L’avvocato, oltre ad effettuare la comunicazione all’ordine, ha il dovere di far cominicare al cliente gli estremi della polizza assicurativa. (Art. 27 del Codice dentologico di categoria).

La mancata copertura e comunicazione della copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare.

Copertura infortuni

L’obbligo della copertura assicurativa deve essere stipulata a favore degli avvocati e loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL.

Sono coperti i sinistri costituiti dagli infortuni capitati durante lo svolgimento dell’attività professionale,  i quali causino la morte, l’invalidità permanente o l’invalidità temporanea e delle spese mediche.

Nella polizza bisogna comprendere l’infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell’attività professionale.

Il decreto ministeriale fissa gli importi minimi d’assicurare:

  • capitale caso morte: euro 100.000,00;
  • capitale caso invalidità permanente: euro 100.000,00;
  • diaria giornaliera da inabilità temporanea: euro 50,00.

Copertura rischi professionali

Per i Rischi professionali, la polizza stipulata deve coprire i danni nel caso si dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale.

La normativa detta le attività legate alla copertura assicurativa:

  • attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, rituali e irrituali e atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali (come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni);
  • consulenza o assistenza stragiudiziali;
  • redazione di pareri o contratti;
  • assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni o di negoziazione assistita.

E’ possibile, aggiungere una copertura ad eventi ulteriori.

Clausole assicurative polizza

La polizza deve assicurare precise clausole:

Periodo di vigenza: la polizza deve garantire, anche a favore degli eredi, la retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza.

Recesso: un articolo della polizza deve essere espressamente dedicato alla esclusione del diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

Franchigie e scoperti: l’assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l’intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l’importo della franchigia o dello scoperto dall’assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.