Entro il 31 marzo 2020 i contribuenti avrebbero dovuto ricevere la consegna del Modello CUPE/2020, ossia il modello che certifica gli utili e i proventi equiparati percepiti nell’anno d’imposta 2019 dai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

In realtà il condizionale è d’obbligo poiché anche la consegna del CUPE rientra nella sospensione degli adempimenti tributari disposta dal decreto Cura Italia, che rimanda al 30 giugno gli adempimenti ricadenti nel periodo 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020.

Pertanto, anche tale modello potrà essere consegnato ai contribuenti entro la predetta data. Il consiglio, comunque, è quello di consegnarlo quanto prima in modo da permettere al contribuente di predisporre la propria dichiarazione dei redditi e liquidare le imposte dovute. Si ricorda che il Modello CUPE non segue le stesse regole della CU (certificazione unica) ed i dati in essa indicati vanno riportati anche nel Modello 770 da presentarsi entro il 31 ottobre (i quadri interessati sono SK e SI)

Quali novità

Non ci sono, tuttavia, sostanziali novità rispetto ai modelli precedenti se non il recepimento delle disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2018 (commi da 999 a 1006) che hanno equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa (i contribuenti privati non imprenditori sono soggetti, in ogni caso, ad una ritenuta a titolo d’imposta del 26% senza più fare distinzione a seconda del tipo di partecipazione).

Ad ogni modo è previsto un regime transitorio secondo cui, le disposizioni previgenti, continuano ad applicarsi con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione sia stata deliberata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 ed il 31dicembre 2022, ossia: imponibilità in capo al socio del 40% dei dividendi distribuiti e con riferimento ad utili formatesi foni al 31 dicembre 2007; imponibilità in capo al socio del 49,72% dei dividendi distribuiti e con riferimento ad utili formatesi oltre il 31 dicembre 2007 e fino al 31 dicembre 2016;  imponibilità in capo al socio del 58,14% dei dividendi distribuiti e con riferimento ad utili formatesi oltre il 31 dicembre 2016 e fino al 31 dicembre 2017.

Chi rilascia il modello

In merito ai soggetti obbligati, il Cupe viene rilasciato da: società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc.; casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati; intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa; rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa; società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati; imprese di investimento e agenti di cambio; ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

Inoltre è rilasciata per i proventi derivanti da: titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni; contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro); contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

Si ricorda, infine, che la certificazione non va rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Non sussiste altresì obbligo di rilascio nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio.