Ripartono le notifiche dell’Agenzia delle Entrate relative a tasse e imposte non pagate. In Italia, sono 13 milioni gli avvisi in attesa di invio e 26 milioni le cartelle esattoriali che, entro il 2023, arriveranno a casa dei contribuenti dopo lo stop approvato durante l’emergenza Covid. La data di invio riportata, però, rimane molto importante, perché da questa dipendono i termini del versamento, che sono stati dilatati solo per alcuni contribuenti.

Ma andiamo con ordine.

Notifica Agenzia delle Entrate: cosa fare se arriva una cartella esattoriale?

Le cartelle di pagamento o altri atti di riscossione, dopo l’iscrizione a ruolo, sono recapitati al contribuente dall’Agenzia delle Entrate tramite l’invio di una apposita “notifica”.

La notifica può essere eseguita, in base alla tipologia di atto, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e con Posta elettronica certificata (PEC). In questo modo si ufficializza e comunica a contribuente l’iscrizione a ruolo del suo debito con il Fisco, che altro non è che un elenco contenente i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute (a Agenzia delle entrate, INPS, comuni, etc.), relative di sanzioni e interessi. È questa la procedura con cui l’ente creditore incarica l’Agente della riscossione di richiedere il pagamento delle somme dovute al contribuente, attraverso l’invio della cartella di pagamento o, in fase di riscossione volontaria, di un avviso di pagamento.

La cartella di pagamento è notificata con allegato il bollettino RAV o il Modulo pagoPA entrambi precompilati con l’importo da versare entro la scadenza indicata. Se il pagamento è effettuato dopo la scadenza è necessario aggiornare l’importo dovuto.

Il pagamento può anche essere effettuato tramite:

  • il servizio “Paga-on line” disponibile sul sito di (Agenzia delle Entrate-Riscossione) e sull’App Equiclick;
  • i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA;
  • presso banche, Poste e tabaccai;
  • direttamente agli sportelli dell’Agente della riscossione.

In caso di pagamento dall’estero, invece, è possibile effettuare il versamento:

  • utilizzando il Modulo di pagamento pagoPA se la banca è collegata al nodo pagoPA;
  • con bonifico sul conto corrente bancario intestato all’Agente della riscossione con indicazione obbligatoria, nella causale del pagamento, del numero della cartella di pagamento e del codice fiscale del debitore (l’elenco dei codici iban è disponibile sul sito agenziaentrateriscossione.gov.it).

Inoltre, il pagamento può essere effettuato anche parziale presso gli sportelli dell’Agente della riscossione, gli uffici postali oppure utilizzando i servizi di home banking della propria banca (se disponibili), previa compilazione in ogni sua parte del bollettino Mod.

F35.

Pioggia di cartelle in arrivo: cambiano, di nuovo, i termini per il versamento

La cartella di pagamento contiene:

  • la descrizione delle somme dovute;
  • l’intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla notifica;
  • tutte le informazioni sulle modalità di pagamento, anche rateale;
  • le modalità per richiedere il riesame, la sospensione o l’annullamento del debito rivolgendosi all’ente creditore o presentando ricorso al giudice.

Come stabilito dalla legge di bilancio 2022, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 il termine di pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti). Lo stesso vale per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, secondo quanto disposto dal decreto fiscale.

Per le notifiche in arrivo, quindi, si ritorna al “vecchio” regime. Con provvedimento del 17 gennaio 2022, tuttavia, è stato approvato un nuovo modello di cartella di pagamento, che va a decorrere dal 1° gennaio 2022 (e che quindi riguarderà anche i nuovi invii). Pertanto, ai sensi della modifica del sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione, e per effetto della legge di bilancio per il 2022, non ci sarà più l’addebito al contribuente degli oneri di riscossione.

Come regolarizzare la propria posizione col Fisco tramite compensazione

Le somme contenute nella cartella di pagamento relative ad imposte erariali e relativi oneri accessori possono essere pagate mediante compensazione con crediti ugualmente relativi ad imposte erariali utilizzando il modello “F24 Accise” (codice tributo RUOL).

Infine, è consentito pagare la cartella di pagamento utilizzando in compensazione crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per procedere in questo modo, però, deve trattarsi di crediti:

  • non prescritti;
  • certi;
  • liquidi ed esigibili.

Le somme in questione, infatti, devono essere certificate attraverso la piattaforma informatica del ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Annullamento, ricorso e sospensione della cartella

Il contribuente, se ritiene infondato l’addebito, può comunque rivolgersi all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo per chiedere il riesame. Questo processo è finalizzato a ottenere l’annullamento in autotutela, totale o parziale della pretesa. Attenzione però, la richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l’eventuale ricorso.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato, è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo. In questo caso è possibile rivolgersi:

  • al Call Center (800.909.696);
  • oppure a qualsiasi Direzione dell’Agenzia delle Entrate.

Se l’ufficio provvede ad annullare l’atto è tenuto ad emettere provvedimento di sgravio delle somme iscritte a ruolo. Si tratta, in pratica, della cancellazione del debito, con comunicazione trasmessa telematicamente all’Agente della riscossione che interrompe le procedure di incasso del credito. Al contrario, se il contribuente ha già pagato, ha diritto al rimborso della somma indebitamente corrisposta tramite lo stesso Agente della riscossione.

Infine, il contribuente che ritiene infondato l’addebito può anche presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.