Per le procedure successive al giugno 2015 ci sono nuove regole da applicare sulla pignorabilità della pensione e degli stipendi.

Se, per quel che riguarda la pensione, si procede con il pignoramento alla fonte, ovvero l’Inps, può essere pignorato solo quanto eccede il minimo vitale che corrisponde a una volta e mezza l’assegno sociale, ovvero 672,10 euro mensili.

Questo limite è detto impignorable, l’eccedenza può essere pignorata, ma tenendo conto dei seguenti limiti:

  • limite di 1 quinto per quel che riguarda i crediti dello Stato, delle Province, dei Comuni e di ogni altro creditore.
  • Se si è in presenza di più di un credito che agiscono contemporaneamente, tutto ciò che eccede il minimo vitale non potrà essere pignorato oltre la metà del suo importo.
  • Per i crediti alimentari la misura del pignoramento può essere anche superiore ma a stabilirlo dovrà essere un giudice.

Il pagamento dei creditore, così come ha chiarito l’Inps, avviene insieme al versamento della pensione su cui è effettuata la trattenuta del pignoramento.

Pignorabilità pensione su conto corrente

Se la pensione è accreditata su conto corrente sono previsti limiti sulla pignorabilità:

il creditore può prelevare dal conto corrente solo l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale (somme superiori a 1344,21 euro)

per le mensilità, così come chiarito in precedenza, il minimo vitale non può essere pignorato, i creditori potranno, quindi, procedere al pignoramento fino a 1 quinto.

Si fa presente che nel caso del conto corrente il creditore potrebbe pignorare tutte le somme presenti su di esso purchè eccedenti 1344,21 euro. Per chi avesse, quindi, debiti pendenti sarebbe bene tenere il proprio conto corrente sempre con il minimo indispensabile per evitare il pignoramento di quanto contenuto.