Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi emergenti dal testo in bozza del decreto Rilancio, è arrivata la conferma, nel testo definitivo (approdato in Cdm il 13 maggio scorso e varato dal Governo nella stessa giornata), dello stop, fino al 31 agosto 2020, al pignoramento di stipendi e pensioni da parte dell’Agente della riscossione.

La misura è stata voluta dal legislatore al fine di tener conto degli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha investito il nostro territorio nazionale portando con se crisi di liquidità per famiglie e lavoratori.

Nel dettaglio, al comma 1 dell’art. 163 del decreto, è stabilito che nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto stesso (di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale) e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’apposito albo previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Nessun vincolo di indisponibilità

Fino al 31 agosto prossimo, inoltre, è confermato che le predette somme non saranno sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le renderà fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione. Restano, tuttavia, fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio così come restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’Agente della riscossione e ai soggetti iscritti al menzionato albo.

Le misure in commento si vanno ad aggiungere alla proroga fino al 31 agosto anche dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione prevista sempre da decreto Rilancio.

Tra l’altro sempre quest’ultimo stabilisce altresì che, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’Agente della riscossione medesimo e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di 10, anziché 5, rate.