Il decreto Aiuti bis è legge ed il nuovo limite di pignoramento della pensione è ufficialmente in vigore. Un nostro lettore ci ha chiesto se la nuova soglia è retroattiva.

In dettaglio, il lettore ha un pignoramento in corso sulla propria pensione. Ha una pensione di 900 euro. Visto che il nuovo limite di impignorabilità è portato a 1.000 euro, vuole sapere se può fare ricorso per i pignoramenti avvenuti prima che il decreto Aiuti bis innalzasse la soglia.

Diciamo subito che con quanto previsto ora con il decreto Aiuti bis, il legislatore si è voluto mostrare come un “benefattore” verso pensionati e lavoratori in questo periodo storico, in cui l’economia italiana, e non solo, è a picco.

Qui tutto aumenta di prezzo ma tranne stipendi e pensioni.

Un pensionato oggi a stento arriva a fine mese. E se prende solo 1.000 euro di pensione e gran parte di essa è pignorata, allora la situazione diventa tragica ed insostenibile.

Pignoramento pensione, il vecchio limite

Sulla base di quanto previsto prima del decreto Aiuti bis, il limite di pignoramento pensione era fissato nella misura di 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale come aggiornato di anno in anno (comma 7 art. 545 c.p.c.) Considerando, quindi, che ad oggi l’assegno sociale è pari a 468,28 euro, ne conseguiva che la soglia della pensione che non poteva essere pignorata era pari a 702,42 euro.

Tale importo, per il legislatore, rappresenterebbe il minimo necessario per vivere, anzi “sopravvivere”. Si perché oggi con questa cifra si arriva a pagare solo le bollette di luce e gas (forse). Poi bisogna anche mangiare e sperare che la salute accompagni sempre.

Pertanto, sulla base di questo limite di pignoramento pensione, ciò significa, ad esempio, che un soggetto che percepisce una pensione mensile di 900 euro, poteva vedersi applicare trattenute sulla pensione a causa di pignoramento solo sulla differenza tra 900 euro e 702,42 euro.

La soglia “intoccabile” sale a 1.000 euro

Con la conversione in legge del decreto Aiuti bis (decreto – legge n. 115 del 2022), il legislatore, con l’art. 21 bis è intervenuto sul menzionato comma 7 dell’art. 545 c.p.c. In dettaglio, si innalza il limite su cui non si può applicare il pignoramento pensione.

La soglia di impignorabilità sale a 1.000 euro. Ne consegue che chi, ad esempio, percepisce una pensione di importo inferiore a 1.000 euro può ritenersi al riparo da eventuali trattenute da pignoramento.

Il pignoramento potrà interessare solo la parte che eccede la citata soglia. Resta fermo che, in questo caso, la trattenuta non potrà comunque essere superiore ad 1/5 dell’assegno pensionistico.

Esempio

Il sig. Franco percepisce una pensione mensile di 1.500 euro. Il pignoramento potrà farsi solo su 500 euro e la trattenuta non dovrà essere superiore ad 1/5 di 1.500 euro, ossia a 300 euro. In questo modo gli resta a disposizione la somma di 1.200 euro.

Laddove, invece, la pensione del sig. Franco fosse di 1.000 euro, o sotto i 1.000 euro, l’intero importo della pensione stessa non potrà essere oggetto di pignoramento.

Pignoramento pensione, il nuovo limite è retroattivo?

La novità è in vigore dal 22 settembre 2022. Non è chiarito se è retroattiva o meno. L’INPS pertanto farebbe bene ad intervenire con qualche chiarimento ufficiale. A parere della nostra redazione, tuttavia, la retroattività non dovrebbe trovare applicazione, in quanto ciò significherebbe che i creditori dovrebbero restituire al pensionato le somme già pignorate a loro tempo quando la normativa di riferimento lo permetteva.

In altre parole, nel caso esposto dal nostro lettore, questi è al riparo dal pignoramento pensione solo dal 22 settembre 2022, ossia da quando è in vigore l’innalzamento della sola di impignorabilità a 1.000 euro. Per i pignoramenti precedenti i creditori sono in regola, sempreché abbiano rispettato il precedente limite di impignorabilità (ossia 1,5 volte l’assegno sociale). Il ricorso sarà possibile solo laddove i creditori non si attengono a queste soglie.