Il pignoramento della tredicesima mensilità è possibile, in quanto essa consiste in una mensilità aggiuntiva alla retribuzione del lavoratore.  Anche se la stessa è versata in maniera differita a fine anno, viene applicata la medesima disciplina vigente in tema di pignorabilità dello stipendio.

Esiste un limite alla pignorabilità dello stipendio garantito dal codice di procedura civile, al fine di garantire al lavoratore l’intangibilità del cosiddetto minimo vitale. Vediamo che cos’è la tredicesima e quando viene corrisposta.

Tredicesima mensilità

La tredicesima è una mensilità aggiuntiva alla retribuzione del lavoratore.

Uno stipendio in più in occasione delle Feste di Natale. Ogni mese si matura il rateo della tredicesima e il mese di dicembre viene corrisposta dal datore di lavoro. La tredicesima viene riconosciuta ai lavoratori in base al settore di lavoro previsto dalla legge.

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Tredicesima mensilità: quando viene corrisposta?

Non vi è una data precisa in cui il dipendente deve ricevere la tredicesima mensilità. Di solito viene pagata a ridosso delle feste natalizie. Alcuni contratti collettivi prevedono la scadenza, ad esempio il Ccnl del commercio, stabilisce che deve essere pagata entro il 24 dicembre.
La legge prevede, quando ci siano accordi con il datore di lavoro e il dipendente, che su richiesta del dipendente il rateo mensile della tredicesima sia frazionata per mese, all’interno della busta paga. In questo caso, che pochi conoscono, la tredicesima viene percepita ogni mese, in riferimento al rateo di competenza.

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Pignoramento della tredicesima e minimo vitale

La tredicesima, come abbiamo evidenziato, è pignorabile in quanto consiste in una mensilità aggiuntiva alla retribuzione. Il codice di procedura civile stabilisce un minimo vitale impignorabile pari a:

  • tre volte l’assegno sociale in caso di somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di impiego accreditate sul conto bancario o postale intestato al debitore, quando l’accredito sia stato effettuato in data anteriore al pignoramento;
  • un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà, quando l’accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente.

Riassumendo, ad essere pignorabili sono le somme della retribuzione e dei suoi emolumenti, che eccedono il minimo vitale.

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