Dal 2020 cambierà il metodo di riscossione delle imposte per gli enti locali. Come noto, i Comuni potranno agire al pari dell’Agenzia delle Entrate alla riscossione delle tasse mediante accertamento immediato e procedere ad azioni esecutive, compreso il pignoramento del conto corrente, della pensione o dello stipendio, qualora il debitore non paghi.

La novità è introdotta dall’art. 96 della Legge di Bilancio per il 2020 in fase di approvazione in Parlamento e prevede che gli enti locali potranno richiedere la procedura di riscossione forzosa, senza emissione di cartella esattoriale, dopo aver effettuato appositi controlli.

In altre parole, viene abolita tutta quella procedura di notifiche e solleciti che finora ha allungato a dismisura i tempi di riscossione dei tributi locali e che non permette ai singoli Comuni di recuperare quanto dovuto in tempi ragionevoli.

Quando scatta il pignoramento del conto corrente

Ma come funziona il pignoramento del conto corrente e quando scatta? La misura dal prossimo anno scatterà trascorsi 90 giorni dall’emissione dell’avviso da parte del Comune verso il mancato incasso di Imu, Tasi, Tari e altre entrate patrimoniali con esclusione delle multe elevate dalla Polizia Locale. L’ente, però, non procederà immediatamente ma effettuerà dapprima degli accertamenti e potrebbe (ma non è tenuto a farlo) inviare ulteriori solleciti al contribuente. Poi, trascorsi ulteriori sei mesi, procederà con le azioni di pignoramento prezzo terzi, fra le quali c’è anche quella del pignoramento delle somme dovute sui conti correnti. Quindi passeranno in tutto 9 mesi dalla notifica prima che il Comune si attivi per recuperare le tasse non pagate. Questo perché può capitare che il contribuente possa trovarsi in uno stato di crisi finanziaria o sia impossibilitato a pagare (si pensi, ad esempio, a un lungo ricovero in ospedale), cose che un’amministrazione comunale, soprattutto se di piccole dimensioni, può agevolmente venire a sapere.

I pagamenti rateali degli enti locali

Anche per gli accertamenti, come per le cartelle esattoriali, il debitore può chiedere di dilazionare il pagamento dell’importo.

Ogni Comune potrà adottare una propria disciplina in proposito., ma in assenza di una regolamentazione delle rate, l’ente dovrà riconoscere al debitore che ne faccia richiesta, una rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili. Alla richiesta di dilazione dovrà comunque essere abbinata la dimostrazione di versare in condizioni economiche precarie o di temporanea difficoltà. Per il resto la dilazione seguirà le seguenti regole:

  • fino a 100 euro di debito nessuna rateizzazione;
  • da 100,01 a 500 euro di debito: rateazione fino a quattro rate mensili;
  • da 500,01 a 3mila euro: da 5 a 12 rate mensili;
  • da 3.000,01 a 6mila euro: da 13 a 24 rate mensili;
  • da 6.000,01 a 20mila euro: da 25 a 36 rate mensili;
  • oltre € 20.000,00 euro: da 37 a 72 rate mensili.

Il pagamento delle rate scadrà l’ultimo giorno del mese, salvo diverse disposizioni deliberate dall’ente. Se il debito è superiore a 6.000 euro la rateazione non potrà essere inferiore a 36 rate, se invece il debito supera i 20.000 euro si potrà ottenere una dilazione fino a 72 rate. Tale diritto per il contribuente spetta se vengono rispettati i termini di pagamento: qualora non venissero pagate due rate consecutivamente, l’ente potrà agire chiedendo il pagamento di tutto il debito restante. La proroga al pagamento delle rate potrà essere richiesta una sola volta qualora le condizioni economiche del debitore dovessero peggiorare. Sulle somme dovute verranno applicati gli interessi di mora come previsto dalla legge per i pagamenti rateali.