Il decreto agosto ha prorogato al 15 ottobre la sospensione della notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Sono sospesi fino alla stessa data anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi. La sospensione riguarda altresì i provvedimenti di fermo amministrativo.

 

Ecco in chiaro per chi e a quali condizioni vale la sospensione prevista dal decreto Agosto.

L’intervento del decreto Agosto

Il D.L. 104/2020, c.d decreto Agosto, ha prorogato:

 

  • dal 31 agosto al 15 ottobre 2020,
  • i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento  accertamenti esecutivi e degli  avvisi di addebito ecc.

 

La sospensione riguarda altresì gli accertamenti esecutivi doganali, le ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali.

 

Sospensione prevista dapprima dal D.L. 18/2020, decreto Cura Italia e poi prorogata dal D.L 34/2020(decreto Rilancio) e come detto dal decreto Agosto.

 

Il versamento delle somme oggetto di sospensione deve essere effettuato entro il 30 novembre 2020.

 

Durante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non pone in essere alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

Pignoramento presso terzi

In merito al pignoramento presso terzi, come da FAQ publicate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione,:

 

  • fino al 15 ottobre 2020, sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020)
  • su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

 

In forza di ciò, il contribuente debitore, ha diritto di ricevere gli stipendi senza subire alcuna trattenuta a titolo di pignoramento. Difatti, ha diritto alle somme per intero.

 

Ciò vale anche in in presenza  di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

 

Attenzione, superato il periodo di sospensione dunque:

 

  • a decorrere dal 16 ottobre 2020,
  • riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore, quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Fermo amministrativo

Il fermo amministrativo è l’atto con cui l’Agente della riscossione si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore.

 

Ad ogni modo. il fermo amministrativo è preceduto:

 

  • da una comunicazione di preavviso di fermo amministrativo
  • con il quale il debitore  è sollecitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni.

 

La richiesta di rateazione della cartelle permette di evitare il fermo amministrativo.

 

Inoltre, il fermo non viene iscritto:

 

  • se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione da lui esercitata. (decreto legge n.69/2013 cd. “decreto del fare” convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013);
  • per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili.

Fermo amministrativo e decreto Agosto

Il virtù delle previsioni di proroga del decreto Agosto, durante il periodo di sospensione (fino al 15 ottobre 2020) Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare qual è quella di fermo amministrativo.

 

La sospensione delle procedure cautelari va dall’8 marzo al 15 ottobre 2020.

 

Come da FAQ dell’Agente della riscossione, solo dopo il 15 ottobre:

 

  • a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e,
  • in assenza di una richiesta di rateizzazione,

 

l’Agenzia potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo.

 

Se il fermo è già stato iscritto prima del periodi di sospensione, il contribuente, nello stesso periodo, può  pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo  oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito. In tale ultimo caso, pagando tempestivamente la prima rata  si ottiene la sospensione del fermo amministrativo.

 

Se il preavviso di fermo è stato ricevuto ed è scaduto prima dell’inizio del periodo di sospensione?

 

Se il fermo non è stato già iscritto, solo dopo il 15 ottobre, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’Agenzia potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo.